Si fa riferimento a precedenti newsletter per informarvi che l’Agenzia delle Entrate ha spiegato, in forma definitiva, la portata dell’applicazione dell’art. 124 del decreto rilancio per quanto riguarda le esenzioni e le agevolazioni IVA applicabili ai saponi ed ai gel igienizzanti mani.
La circolare N. 26/E fornisce “Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto- Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Risposte a quesiti”.
Al punto 2.2. della suddetta, relativo alla Definizione di «detergenti disinfettanti per mani», alla domanda: Nella definizione di «detergenti disinfettanti per mani» rientrano i detergenti, gli igienizzanti per le mani e i disinfettanti per le mani a prescindere dai principi attivi in essi contenuti, dalla registrazione come PMC o dall’autorizzazione BPR (Biocidi)?
L’Agenzia fornisce la seguente risposta: “Considerata la finalità della norma in commento, tesa a favorire il contrasto, la gestione e il contenimento non solo del COVID-19, ma delle pandemie e malattie causate da altri virus, con la dizione «detergenti disinfettanti per mani» il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione.
I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell’elenco dell’articolo 124 in quanto non svolgono un’azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.
Come indicato dall’Istituto Superiore della Sanità (in seguito, “ISS”) nel Rapporto COVID-19, n. 19/2020 Rev. del 13 luglio 2020 e n.25/2020 del 15 maggio 2020, solo la disinfezione ha un’azione virucida, battericida o fungicida ossia un’azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi, fermo restando che, per un’efficace azione disinfettante, questa deve essere preceduta dalla detersione della cute o delle superfici. Per svolgere questa azione però devono essere utilizzati i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti, autorizzati in genere dal Ministero della salute o dall’ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. Questi prodotti non vanno confusi con i comuni igienizzanti per le mani, esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi.
I biocidi e i presidi medico chirurgici permettono dunque un’efficace azione disinfettante della cute o delle superfici e in genere sono a base di principi attivi come l’acido lattico, l’acido cloridrico, l’ipoclorito di sodio, etanolo, perossido di idrogeno, in percentuali diverse a seconda del tipo di utilizzo. Quelli utilizzati per disinfettare la cute appartengono alla categoria PT1, mentre quelli per la disinfezione delle superfici appartengono alla categoria PT2, fermo restando che alcuni BPR o PMC possono essere idonei per entrambi gli usi (PT1/PT2), come l’etanolo.
Pertanto, fermi restando i codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circolare 12/D del maggio 2020, si ritiene che rientrino nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 non tutti i prodotti corrispondenti a questi codici TARIC, bensì solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’ISS nel Rapporto 19/2020 Rev. In tale documento è ad esempio previsto che sono efficaci per la disinfezione della cute, i PMC o i biocidi con etanolo compreso tra il 73,6 e 89 per cento nonché quelli a base di etanolo e 1- propanolo con concentrazione di etanolo del 65 per cento.
Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell’autorità competente (in genere, il Ministero della salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 124, comma 2, o “a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento.
L’ADM, nella citata circolare n. 12/D, ha associato alla voce “detergenti disinfettanti per le mani” i codici doganali ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, ex 380894. Tra questi prodotti vanno ovviamente individuati quelli che corrispondono alla definizione della norma e dunque solo i detergenti disinfettanti per le mani, con le caratteristiche prima chiarite.
Tutti gli altri prodotti indicati dalle tabelle non possono pertanto beneficiare del trattamento IVA introdotto dall’articolo 124.
L’agenzia non riferisce nulla in merito alle attività commerciali che da maggio (emanazione del decreto rilancio) ad oggi sono state effettuate in esenzione IVA e che quindi sono soggette a sanzioni per gli omessi versamenti IVA.