Gli obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti introducono nuovi adempimenti per le imprese europee nell’ambito dell’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Le disposizioni stabiliscono come gli operatori economici interessati devono comunicare le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e contribuire alla prevenzione della distruzione dei beni.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 2 marzo 2026 e saranno applicabili dal 2 marzo 2027, con tempistiche differenti in base alle dimensioni dell’impresa.
Cosa cambia per le imprese con le nuove regole sui prodotti invenduti?
Le nuove regole si inseriscono nel quadro del Regolamento (UE) 2024/1781 – ESPR e introducono un formato standardizzato per la divulgazione delle informazioni relative ai prodotti di consumo invenduti di cui le imprese si sono disfatte.
Le modalità applicative sono definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, che disciplina il formato della disclosure e le modalità di verifica da parte delle autorità competenti.
Quali imprese sono interessate?
Gli obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti non si applicano indistintamente a tutte le aziende.
In particolare:
- le grandi imprese rientrano nell’ambito degli obblighi quando si disfano direttamente di prodotti di consumo invenduti o incaricano terzi di farlo;
- dal 19 luglio 2030 gli obblighi saranno estesi anche alle medie imprese;
- piccole imprese e microimprese sono esentate dagli obblighi di divulgazione previsti dalle disposizioni.
Per ogni organizzazione è quindi fondamentale verificare la propria classificazione dimensionale e valutare le modalità con cui vengono gestiti i prodotti invenduti.
Quali informazioni devono essere divulgate?
La normativa introduce criteri standardizzati per rendere le informazioni comunicate dalle imprese omogenee, comparabili e verificabili.
La classificazione dei prodotti di consumo interessati deve essere effettuata, in linea generale, utilizzando le prime due cifre dei codici di nomenclatura combinata (NC) previsti dalla normativa doganale europea.
Per specifiche categorie può essere richiesta una classificazione più dettagliata, basata sulle prime quattro cifre del codice NC.
Le aziende devono quindi disporre di sistemi adeguati per identificare, classificare e tracciare correttamente i prodotti invenduti oggetto degli obblighi.
Entro quando devono essere comunicate le informazioni?
Gli operatori economici soggetti alla normativa devono divulgare le informazioni relative ai prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti durante ciascun esercizio finanziario.
La comunicazione deve avvenire entro 12 mesi dalla conclusione dell’esercizio finanziario di riferimento.
Per rispettare correttamente le scadenze, può essere necessario rivedere i processi interni di raccolta dei dati, tracciabilità e gestione documentale, evitando di ricostruire le informazioni soltanto al momento della disclosure.
Quali documenti devono essere conservati?
La pubblicazione delle informazioni rappresenta solo una parte dell’adempimento.
Le imprese interessate devono conservare per cinque anni dalla data di pubblicazione le informazioni e la documentazione necessarie a supportare quanto dichiarato.
Tra le evidenze rilevanti rientrano la documentazione relativa alla consegna e al ricevimento dei prodotti e le dichiarazioni ricevute dai gestori del trattamento dei rifiuti.
La tracciabilità documentale assume quindi un ruolo centrale: i dati divulgati devono poter essere supportati da evidenze verificabili in caso di controllo.
Come saranno effettuati i controlli?
Le autorità nazionali competenti potranno verificare il rispetto degli obblighi attraverso un approccio basato sul rischio.
Per le imprese non sarà quindi sufficiente pubblicare formalmente le informazioni richieste. I dati comunicati dovranno essere coerenti con i processi aziendali, correttamente documentati e supportati da evidenze conservate secondo i termini previsti.
Come prepararsi all’applicazione dal 2 marzo 2027?
Le aziende potenzialmente interessate dovrebbero iniziare verificando se rientrano nel campo di applicazione della normativa in base alle proprie dimensioni e alle modalità di gestione dei prodotti invenduti.
È poi opportuno analizzare:
- quali prodotti e flussi aziendali possono essere interessati;
- quali dati sono già disponibili e come vengono raccolti;
- quali procedure di classificazione, tracciabilità e conservazione documentale devono essere adeguate.
L’adeguamento può coinvolgere diverse funzioni, tra cui compliance, sostenibilità, logistica, gestione dei rifiuti e sistemi informativi.
Una valutazione preventiva consente di individuare eventuali criticità e programmare gli adeguamenti necessari, anche attraverso un supporto specializzato in consulenza strategico-regolatoria.
Trasparenza e sostenibilità nella gestione dei prodotti invenduti
I nuovi obblighi rientrano in un quadro europeo più ampio orientato all’economia circolare, all’uso efficiente delle risorse e alla sostenibilità dei prodotti.
In questo contesto, anche gli obblighi relativi all’etichettatura ambientale contribuiscono a rafforzare la corretta gestione delle informazioni ambientali associate ai prodotti e agli imballaggi.
Per le imprese diventa quindi sempre più importante integrare gli aspetti ambientali nei sistemi di compliance, garantendo una gestione strutturata e verificabile dei prodotti di consumo invenduti.
Una valutazione preventiva può aiutare a individuare eventuali criticità organizzative e documentali prima dell’applicazione delle nuove disposizioni.






