L’argento in polvere nei cosmetici è interessato da un’importante evoluzione normativa europea. Dal 1° maggio 2026 diventano applicabili nuove disposizioni che incidono sull’utilizzo di alcune forme di argento, mentre nuovi dati scientifici valutati dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS) indicano condizioni di utilizzo considerate sicure per l’argento particolato micronizzato.
Per produttori e Persone Responsabili diventa quindi fondamentale distinguere tra valutazione scientifica della sicurezza e status regolatorio vigente, verificando la conformità delle formulazioni e monitorando i prossimi aggiornamenti europei.
Cosa cambia per l’argento in polvere nei cosmetici dal 1° maggio 2026?
Il quadro regolatorio è stato modificato dal Regolamento (UE) 2026/78, che interviene sul Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici introducendo disposizioni applicabili dal 1° maggio 2026.
Per le aziende è essenziale identificare con precisione la forma dell’argento presente nella formulazione. Non è sufficiente verificare genericamente la presenza di “argento”: devono essere considerate identità dell’ingrediente, dimensioni delle particelle, concentrazione e tipologia di prodotto cosmetico.
Nuovi dati scientifici hanno portato il SCCS a valutare l’argento particolato micronizzato con diametro superiore a 100 nm e inferiore a 1 mm.
Sulla base dei dati disponibili, che indicano l’assenza di penetrazione attraverso la pelle, il Comitato ha considerato questa forma di argento sicura, nelle condizioni valutate, fino allo:
- 0,2% nei prodotti cosmetici rinse-off;
- 0,3% nei prodotti cosmetici leave-on.
La valutazione considera anche specifiche condizioni per altre categorie di prodotto, mentre non si applica all’impiego dell’argento micronizzato negli spray propellant-based.
Il parere SCCS modifica automaticamente la normativa?
No. Questo è il punto centrale dell’aggiornamento.
Una valutazione scientifica favorevole del SCCS non determina automaticamente una modifica delle condizioni legali di utilizzo di un ingrediente cosmetico. Le conclusioni scientifiche devono essere recepite attraverso il previsto processo normativo europeo prima di modificare formalmente la disciplina applicabile.
Si è quindi creata una fase transitoria in cui le evidenze scientifiche più recenti e le disposizioni normative non risultano ancora pienamente allineate.
Questo principio è rilevante anche nella gestione delle sostanze soggette a nuove classificazioni e aggiornamenti degli allegati del Regolamento cosmetici.
I prodotti contenenti argento possono restare sul mercato?
La presenza di nuovi dati scientifici favorevoli non equivale a un’autorizzazione generale a mantenere sul mercato prodotti non conformi alle disposizioni applicabili.
La Commissione Europea ha incoraggiato le autorità degli Stati membri a considerare l’importanza delle nuove evidenze scientifiche nelle attività di controllo. Questo orientamento, tuttavia, non costituisce una deroga normativa generalizzata.
Le aziende devono quindi valutare attentamente la situazione dei singoli prodotti e non interpretare un’eventuale flessibilità nei controlli come una modifica delle norme vigenti.
Quando potrebbe cambiare nuovamente la disciplina?
Il quadro dell’argento in polvere nei cosmetici resta in evoluzione.
Secondo le informazioni disponibili, la possibile disciplina dell’argento micronizzato con particelle superiori a 100 nm e inferiori a 1 mm dovrebbe essere nuovamente discussa nell’ambito del Working Group Cosmetic Products di novembre 2026, con una possibile evoluzione normativa nel 2027.
Per le aziende è quindi fondamentale monitorare gli aggiornamenti della Commissione Europea senza anticipare gli effetti di una futura modifica normativa.
Cosa devono verificare le aziende cosmetiche?
Produttori e Persone Responsabili dovrebbero effettuare una verifica puntuale delle formulazioni contenenti argento, considerando:
- forma e identità dell’ingrediente;
- dimensioni delle particelle;
- concentrazione utilizzata;
- categoria e modalità d’uso del cosmetico;
- documentazione tecnica e regolatoria disponibile.
Può essere necessario riesaminare anche PIF, Cosmetic Product Safety Report (CPSR), specifiche delle materie prime e documentazione dei fornitori.
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Sicurezza scientifica e conformità normativa: cosa devono considerare le aziende?
Il caso dell’argento evidenzia un principio fondamentale della compliance cosmetica: sicurezza scientifica e conformità normativa non coincidono necessariamente nei tempi.
Dal 1° maggio 2026 le aziende interessate devono verificare la conformità dei propri prodotti alle disposizioni applicabili, considerando contemporaneamente le nuove conclusioni scientifiche del SCCS e i possibili sviluppi futuri della normativa.
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