Segnaliamo che in Gazzetta Ufficiale europea, serie L 310 del 24 settembre 2020, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione del 23 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti.
Nel regolamento (CE) 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, sono già inclusi limiti per il 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) nella proteina vegetale idrolizzata e nella salsa di soia e per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, negli oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti e nelle formule per lattanti, di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
Il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi sono contaminanti che si formano nel processo di raffinazione degli oli vegetali. Dal momento che negli oli di oliva vergini, che non vengono raffinati, non si formano glicidil esteri degli acidi grassi, 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, nella voce 4.2.1 e nelle nuove voci aggiunte nella sezione 4 dell’allegato al Reg. (CE) 1881/2006, è stata aggiunta la specifica che il limite per tali contaminanti non si applica agli oli di oliva vergini.
Il gruppo CONTAM dell’EFSA ha fissato per il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi una DGT globale (dose giornaliera tollerabile) di 2 μg/kg p.c./die, evidenziando che tale valore non rappresenta un rischio per la popolazione adulta, ma un lieve superamento è stato osservato nei forti consumatori delle fasce di età più giovani e nei lattanti nutriti esclusivamente con formule.
Al fine, quindi, di escludere ogni possibile rischio per la salute delle fasce di età più giovani, il limite di glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, e di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, è stato esteso anche alle formule per la prima infanzia, considerato che tali alimenti sono consumati anche da bambini al di sotto dei 3 anni.
Gli stessi limiti dovranno essere applicati anche agli oli di pesce e agli oli provenienti da altri organismi marini dal momento che, da recenti evidenze scientifiche e da dati di occorrenza ricevuti, anche tali alimenti risultano contenere elevati tenori di glicidil esteri degli acidi grassi e di 3- MCPD e relativi esteri degli acidi grassi.
Alla luce di tali considerazioni, nell’allegato, sezione 4, del regolamento (CE) 1881/2006, sono state modificate o aggiunte le seguenti voci (in grassetto le modifiche apportate):
Prodotti alimentari |
Tenori massimi (μg/kg) |
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Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo. |
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Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.2.2 e degli oli di oliva vergini (*) |
1000 (***) |
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Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) |
500 (***) (******) |
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Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (in polvere) |
50 (***) |
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Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (liquidi) |
6,0 (***) |
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Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD (****) |
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Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, che rientrano nelle seguenti categorie, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.3.2 e degli oli di oliva vergini (*) − oli e grassi di cocco, mais, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva (composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) (*) e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria; − altri oli vegetali [compresi gli oli di sansa di oliva (*)], oli di pesce e oli di altri organismi marini e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria; − miscele di oli e grassi appartenenti alle due categorie summenzionate.
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1250 2500 — (*****) |
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Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) |
750 (******) |
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Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (in polvere) |
125 (*******) |
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Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29) (**) (liquidi) |
15 (*******) |
(*) Quali definiti nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(**) Per «formule per la prima infanzia» si intendono bevande a base di latte e prodotti simili a base di proteine destinati ai bambini nella prima infanzia. Tali prodotti non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013 [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM/2016/ 169 final)] (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1584113839504&from=IT)
(***) Per gli oli di pesce e oli di altri organismi marini e formule per la prima infanzia, i tenori massimi di applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(****) I tenori massimi si applicano dal 1° gennaio 2021.
(*****) Gli oli e i grassi usati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l’olio e il grasso. Pertanto il tenore della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi espressi come 3- MCPD nella miscela non deve superare il tenore calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1881/2006. Nel caso in cui la composizione quantitativa non sia nota all’autorità competente e all’operatore del settore alimentare, che non produce la miscela, il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve in alcun caso superare i 2500 μg/kg.
(******) Se il prodotto è una miscela di diversi oli o grassi di origine botanica identica o diversa, il tenore massimo si applica alla miscela. Gli oli e i grassi usati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l’olio e il grasso nel punto 4.3.1.
(*******) Tenore massimo da riesaminare entro due anni dalla data di applicazione al fine di abbassarlo.» Gli alimenti di origine vegetale in polvere destinate alla preparazione di bevande non conformi ai suddetti limiti, ma legalmente immessi sul mercato prima del 28 settembre 2020, data di entrata in vigore del Reg. (UE) 2020/1255, potranno rimanere in commercio fino al 28 marzo 2021.
I nuovi limiti per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, e per il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021.
Gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 e le formule per la prima infanzia di cui ai punti 4.2.3 e 4.2.4, regolarmente immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021, potranno continuare ad essere commercializzati fino al 30 giugno 2021.
I prodotti alimentari elencati al punto 4.3 regolarmente immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.