Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito la portata dell’applicazione dell’art. 124 del decreto rilancio per quanto riguarda le esenzioni IVA applicabili ai gel igienizzanti mani.
Partendo dall’interpretazione dei codici Taric ha dichiarato che l’esenzione Iva prevista dall’art. 124 non si applica ai gel detergenti/igienizzanti qualificati come cosmetici, ma solo a quelli addizionati con disinfettanti e dunque solo ai presidi medico-chirurgici e ai Biocidi.
L’istanza di interpello a cui l’Agenzia fornisce risposta è stata inoltrata da un produttore di cosmetici che, in relazione alla circolare n. 12 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 20201, si domanda la correttezza del comportamento di molte aziende del settore cosmetico che, richiamando la stessa, inviano ai loro clienti dichiarazioni in cui affermano “che tutti i saponi liquidi e solidi sarebbero esenti IVA ex articolo all’articolo 124 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34”.
L’istante chiede pertanto se i saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti, possano rientrare nella categoria dei «detergenti disinfettanti mani» per i quali l’articolo 124 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, prevede, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e, per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ricorda che con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020 (vedi nostra lettera circolare del 18.5.20), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina in oggetto individuando per i «detergenti disinfettanti mani», diversi codici Taric e, precisamente, “ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex34013000, ex 34021200, nonché ex 380894”.
Questi codici sono preceduti dalla particella “ex”, che significa “una parte di”, a significare che la voce doganale richiamata ha una portata più ampia e pertanto occorre individuare all’interno della stessa, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124.
Il codice TARIC 3401 3000 che, a dire dell’istante, è impiegato abitualmente per individuare la categoria dei saponi liquidi, rientra nel capitolo 3401 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale, che individua i seguenti beni: “Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti”. Il codice 3401 3000 in particolare identifica “Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone”.
In tale categoria non è richiamata alcuna proprietà disinfettante.
Inoltre, in base alla Nota 2 al Capitolo 34 della Nomenclatura Combinata2: “Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)”.
Pertanto, considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione in questione non si applichi ai beni con finalità di cosmesi, quali quelli citati dall’Istante, ma solo a quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti
1 Oggetto ”Riduzione aliquota iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 Codici Taric”.
2 Approvata con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione.