L’ossido di zinco (n° CAS 1314-13-2) è autorizzato come colorante nei prodotti cosmetici a norma dell’allegato IV, voce 144, del regolamento (CE) 1223/20091.
Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS), nelle sue opinioni del 18.09.20122 e 23.09.20143, ha concluso che l’ossido di zinco può essere ritenuto sicuro se utilizzato, non rivestito ed in forma non-nano, come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea, evidenziandone tuttavia possibili rischi per la salute se usato in prodotti cosmetici che possano comportare un’esposizione dei polmoni del consumatore per inalazione.
Alla luce dei pareri del SCCS, il regolamento (UE) 2017/1413 ha aggiornato l’allegato IV al regolamento cosmetici aggiungendo alla voce 144 relativa all’ossido di zinco la seguente condizione: “da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione”.
Tempi di adeguamento:
✓ A decorrere dal 24 febbraio 2018 non potranno più essere immessi sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici non conformi al Reg. (UE) 2017/1413.
✓ A decorrere dal 24 maggio 2018 sono messi a disposizione sul mercato UE solo i prodotti cosmetici conformi al Reg. (UE) 2017/1413.
1 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (GU europea L 342 del 22.12.2009)
2 SCCS/1489/12, Revisione 11 dicembre 2012
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf
3 SCCS/1539/14, Revisione 25 giugno 2015 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf