Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale europea, serie L 274/51 del 5 novembre 2018, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione del 31 ottobre 2018 che autorizza l’immissione sul mercato dell’idrolizzato di membrane d’uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.
Il nuovo ingrediente alimentare è costituito dall’idrolizzato delle membrane che rivestono internamente i gusci delle uova di gallina; i componenti principali del preparato sono elastina, collagene e glicosaminoglicani.
Il prodotto è stato oggetto di valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare lo scorso giugno (si veda nel merito Notiziario SISTE luglio/agosto 2018). Sulla base delle conclusioni cui EFSA è giunta in relazione alla sicurezza d’impiego dell’ingrediente alle condizioni d’uso proposte dal richiedente, la Commissione europea, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647, ne ha autorizzato l’impiego esclusivamente negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta alla dose di 450 mg/die. L’ingrediente andrà riportato in etichetta come “idrolizzato di membrane d’uovo”.
Trattandosi di un ingrediente derivante dalle uova, cioè da un alimento compreso tra quelli che causano allergie o intolleranze ai sensi dell’allegato II al Reg. (UE) 1169/20111, l’idrolizzato di membrane d’uovo dovrà essere riportato nella lista ingredienti degli integratori alimentari che lo contengono conformemente all’art. 21 dello stesso regolamento, quindi riportando il termine UOVO con un carattere grafico distintivo rispetto agli altri ingredienti elencati.
L’autorizzazione all’immissione sul mercato del nuovo ingrediente è stata concessa al solo richiedente, poiché si è applicata la procedura di autorizzazione con tutela dei dati prevista dall’art. 26 del Reg. (UE) 2015/22832. Pertanto, per i prossimi 5 anni, solo l’azienda che ha presentato la domanda di autorizzazione potrà immettere sul mercato UE il nuovo ingrediente Ciò non impedisce ad altri richiedenti di presentare ulteriori domande per l’autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso ingrediente, a condizione che le domande non facciano riferimento ai dati scientifici protetti o si sia ottenuto il consenso ad utilizzarli da parte del primo richiedente.
1 Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)
2 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU europea L 327 del 11.2.2015).