Il Ministero della salute ha notificato alla Commissione europea, attraverso procedura TRIS1, una proposta di decreto volta a stabilire livelli massimi di residui di THC (tetraidrocannabinolo) ammessi negli alimenti a base di semi di Canapa sativa e prodotti da questi derivati (farina e olio).
La liceità dell’impiego alimentare dei semi di canapa (così come della farina e dell’olio derivati dai semi) era stata confermata dall’allora Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione con la nota DGSAN 0015314-P-22/05/2009. In tale nota, tuttavia, il Dicastero non individuava limiti alla presenza di THC da contaminazione considerati accettabili nei prodotti finiti.
Più recentemente, l’impiego alimentare della canapa è stato oggetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” 3, e quindi riguardante gli aspetti agricoli della coltivazione di tale specie.
All’art.5 della suddetta norma si conferiva incarico al Ministero della salute di definire i tenori massimi di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi negli alimenti, limiti che saranno in vigore finché non saranno adottate disposizioni comunitarie nel merito. Ad oggi, infatti, nel regolamento (CE) 1881/20064 sui contaminanti non sono fissati limiti per quanto riguarda la presenza di cannabinoidi negli alimenti.
Il decreto oggetto della notifica è costituito da 8 articoli e 3 Allegati
Per “Canapa per uso alimentare” o “canapa” (articolo 2 della proposta di regolamento) si intende la pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell’art. 32, comma 6 (“Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%”) del Reg. (UE) 1307/20135.
L’allegato I del provvedimento definisce quali sono gli alimenti derivati dalla canapa: semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, ovvero prodotti che per la loro storia di consumo significativa come alimenti nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997, non possono essere considerati novel food ai sensi del regolamento (UE) 2015/22836.
Nell’allegato II sono invece fissati i tenori massimi di THC totale ammissibili negli alimenti contenenti semi di Cannabis sativa e derivati. Tali limiti sono rimasti invariati rispetto alla precedente proposta di decreto presentata dal Ministero della salute ad agosto dell’anno scorso con nota DGSAN 0034636-P-29/08/2017
ALIMENTI |
LIMITI MASSIMI (mg/kg) |
Semi di canapa(***), farina ottenuta dai semi di canapa |
2,0 |
Olio ottenuto dai semi di canapa |
5,0 |
Integratori alimentari contenenti alimenti derivati dalla canapa |
2,0 |
(***) inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina
Sulla base del principio di precauzione, tali limiti si riferiscono alla somma delle concentrazioni della sostanza (-)-trans- Δ9-THC7 e del suo precursore acido non attivo “Δ9-THCA-A8 che, in specifiche condizioni (es. processi termici), può portare alla formazione di tetraidrocannabinolo.
La richiesta di elevare a 10 mg/kg il limite per l’olio, avanzata dalle associazioni della canapa, non è stata accolta dal Consiglio superiore di sanità in quanto ritenuto valore troppo elevato in termini di sicurezza.
Infine, nell’allegato III, sono definiti i metodi di campionamento, che devono essere conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 401/20069, e le metodiche analitiche suggerite dalla raccomandazione (UE) 2016/211510 [separazione cromatografica accoppiata a spettrometria di massa (LC-MS o GC-MS) dopo adeguata fase di purificazione].
Il testo del provvedimento può essere scaricato dal portale della Commissione all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=546&mLang=IT
La proposta rimarrà in consultazione pubblica fino al 31 gennaio 2019 per consentire alla Commissione e agli Stati membri di esprimere parere sui suoi contenuti e sulla eventualità che il provvedimento possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato UE.
Per quanto riguarda l’uso come alimenti di preparazioni realizzate da parti diverse dai semi della Canapa, come fiori, infiorescenze e foglie, si ribadisce che l’uso di tali parti o loro derivati non è lecito negli alimenti, nemmeno a fronte di limiti di THC che rispecchino i valori oggi indicati dalla proposta di decreto in oggetto. Parti diverse dai semi della Cannabis sono, infatti, stupefacenti ai sensi del DPR 309/9011 e non sono utilizzabili come o negli alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.
Analogamente, estratti di Cannabis sativa L. (anche provenienti da varietà ammesse) nei quali i livelli di Cannabidiolo (CBD) sono più alti di quelli naturalmente presenti nella Cannabis sativa L. tal quale sono NOVEL FOOD ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e come tali non autorizzati negli alimenti.
1 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione). GU europea L 241 del 17.9.2015.
2 Alimenti – Raccomandazione per il monitoraggio del THC, dei suoi precursori e di altri derivati della Cannabis.
3 Legge 2 dicembre 2016, n. 242 Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. GU italiana, Serie Generale n. 304, 30 dicembre 2016.
- 5 Limiti di THC negli alimenti – 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
4 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. GU europea L 364 del 20.12.2006
5 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. GU europea L 347 del 20.12.2013.
6 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione. GU europea L327 del 11.12.2015.
7 (-) -trans- Δ9-THC: fra i 4 possibili stereoisomeri è quello esistente in natura.
8 Il precursore acido non attivo (Δ9-THCA-A) rappresenta il 90% della somma delle concentrazioni della sostanza Δ9-THC e dei due precursori acidi non attivi (Δ9-THCA-A e Δ9-THCA-B).
9 Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU europea L 70 del 9.3.2006).
10 Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione del 1o dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti. (GU europea L 327 del 2.12.2016.
11 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (GU italiana n. 255 del 31.10.1990 – Suppl. Ordinario n. 67)