Il Ministero della salute nella sezione “Notizie” della propria piattaforma internet, ha pubblicato una comunicazione destinata ai consumatori per sottolineare la non conformità di comunicazioni pubblicitarie volte ad associare agli integratori alimentari, qualsivoglia costituiti, effetti protettivi contro il rischio di contrarre l’infezione virale da COVID19.
Il messaggio pubblicato è il seguente: “A causa della presenza sul web di alimenti pubblicizzati con indicazioni fuorvianti per il consumatore, si ritiene utile informare che i claims riportati sulle etichette degli alimenti, compresi gli integratori alimentari, sono autorizzati dalla Commissione Europea sulla base di una valutazione scientifica dell’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. A questo proposito si informa che, ad oggi, non risultano autorizzati claims relativi alla riduzione del rischio di contrarre il nuovo coronavirus (COVID19), per cui qualsiasi effetto vantato in tal senso è del tutto arbitrario e, al momento, privo di ogni fondamento scientifico”.
Nella sua comunicazione il Ministero non sottolinea che tali comunicazioni, oltre che fuorvianti per il consumatore e prive di ogni fondamento scientifico, violano l’art. 6.2 del DLgs 169/041 e quindi il generale divieto di attri buire agli integratori alimentari proprietà terapeutiche, capacità di prevenzione o cura delle malattie umane e di fare anche solo riferimento a simili proprietà.
Per tale violazione il su citato decreto legislativo stabilisce una sanzione amministrativa da 2 mila a 10 mila euro.
Si ricorda che nelle etichette e nella comunicazione pubblicitaria degli integratori alimentari possono essere rivendicate unicamente le indicazioni sulla salute autorizzate, in ambito nazionale, dalle linee guida ministeriali per i preparati vegetali impiegabili in
tali prodotti di cui al Decreto ministeriale 10/8/20182, e le indicazioni autorizzate a livello comunitario ai sensi del Reg. (CE) 1924/20063 e contemplate nell’allegato al Reg. (UE) 432/20124 o pubblicate nel Registro comunitario online quando relative allo sviluppo e alla salute dei bambini o alla riduzione dei rischi di malattia (https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search).
Nel messaggio pubblicitario di qualsivoglia integratore alimentare deve essere sempre, inoltre, riportato un invito esplicito a leggere con attenzione le relative avvertenze presenti sull’etichetta del prodotto.
N.d.R. La reazione del Ministero della salute si aggiunge ai provvedimenti già presi dall’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) nei confronti di “professionisti” che per varie tipologie produttive, integratori alimentari compresi, rivendicavano, attraverso siti web e carta stampata, improbabili quanto illegittime azioni “antivirali” per i propri prodotti
1 Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari (GU Serie Generale n. 164 del 15.07.2004).
2 Decreto 10 agosto 2018. Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali (GU Serie Generale n. 224 del 26.09.2018).
3 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU UE L 404 del 30.12.2006).
4 Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012 , relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU UE L 136 del 25.5.2012).