INTEGRATORI ALIMENTARI – MODIFICHE AD ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008
Vi informiamo in merito alla possibile modifica di talune definizioni di categorie di alimenti a seguito dei numerosi problemi riscontrati in fase applicativa. Ricordiamo che la questione si era posta …
Vi informiamo in merito alla possibile modifica di talune definizioni di categorie di alimenti a seguito dei numerosi problemi riscontrati in fase applicativa. Ricordiamo che la questione si era posta, in particolare, per le definizioni di Integratori alimentari in relazione al possibile utilizzo negli stessi di talune classi di additivi così come previsto nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 recante l’elenco degli additivi autorizzati all’uso negli alimenti, da ultimo aggiornato dal Regolamento (UE) n. 1129/2011. Facendo riferimento, infatti, alle sopracitate definizioni, così come identificate anche nel documento di orientamento della Commissione del gennaio u.s., gli integratori compresi nella categoria generale 17, erano dettagliati nelle sottocategorie 17.1, 17.2, 17.3 e più precisamente:
17. Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
Questa categoria comprende i prodotti alimentari preconfezionati, il cui scopo è quello di integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluri-composti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e altre forme simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.
17.1 Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare
Questa categoria comprende integratori in compresse, polvere o granuli. Essa comprende, tra l’altro, le compresse da sciogliere in un liquido prima di essere assunte (compresse effervescenti), pillole, pastiglie, capsule contenenti liquidi (integratori alimentari a base di olio di pesce) e altre forme di polveri destinate ad essere assunte in piccoli quantitativi unitari.
17.2 Integratori alimentari in forma liquida
Questa categoria comprende integratori alimentari commercializzati in forma di liquidi e da consumarsi sotto questa forma, come ad esempio liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi.
17.3 Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare
Questa categoria comprende integratori alimentari commercializzati in forma di sciroppo o masticabile (es.: capsule masticabili, integratori alimentari in forma gelatinosa e altre forme masticabili, escluse le compresse masticabili) e destinate ad essere consumate come tali. Tali definizioni avevano evidenziato da subito una serie di criticità e lacune che in almeno un caso hanno portato ad una vera crisi allo scadere dei termini previsti per l’utilizzo di taluni di additivi
Il caso degli sciroppi è divenuto il caso limite con interventi da parte delle autorità che hanno chiesto il ritiro dal mercato per prodotti denominati “sciroppo” perché contenenti additivi non più ammessi in quella specifica forma di integratori (voce 17.3) quando gli stessi additivi potevano continuare ad essere utilizzati in prodotti analoghi in forma liquida. Con il Regolamento (CE) 1129/2011, infatti, che ha istituito l’elenco dell’Unione di additivi alimentari modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, gli additivi E 200-203 (acido sorbico e sorbati) ed E 210-2013 (acido benzoico e benzoati) sono stati esclusi dall’utilizzo negli alimenti della categoria 17.3 “Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare”, quando tali additivi erano precedentemente autorizzati dal Decreto Ministeriale 209/1996 per l’uso negli “integratori alimentari dietetici liquidi”. Gli stessi conservanti E 200-203 (acido sorbico e sorbati) ed E 210-2013 (acido benzoico e benzoati) rimanevano ammessi, invece, come conservanti nella categoria 17.1 “Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare” e nella categoria 17.2 “Integratori alimentari in forma liquida”. Queste ed altre situazioni anomale sono state segnalate alle autorità nazionali anche dalla nostra associazione ed istanze di cambiamento sono state avanzate alla Commissione europea da parte delle associazioni europee di riferimento. E’ di questi giorni la notizia che la Commissione europea avrebbe accettato di modificare l’allegato II Regolamento (CE) n. 1333/2008 nel modo seguente:
Categoria 17.0
• soppressione della categoria di alimenti 17.3 (fonte dei problemi principali), peraltro non esistente nella vecchia direttiva.
• inserimento delle compresse masticabili nella categoria 17.1
• le forme a sciroppo ricadranno nella categoria 17.2 Per ciascuna delle due sub-categorie, 17.1 e 17.2, potranno essere definite condizioni specifiche in ragione del tipo di sciroppo o della forme masticabili come prima della entrata in vigore del Regolamento (CE) 1333/2008 (es. uso di conservanti E200-E213 negli integratori in forma di sciroppo). La Commissione starebbe inoltre valutando la possibilità di definire il significato e le forme di “sciroppo” allo scopo di aggiornare il documento di orientamento sui descrittori e fornire maggiore chiarezza alle imprese. La definizione recata dalla Farmacopea a tal fine non sarebbe stata considerata soluzione accettabile. L’ufficializzazione di tali modifiche dovrebbe avvenire nei prossimi mesi e presumibilmente entro la fine del 2014 attraverso necessariamente l’adozione di un nuovo regolamento.
Fonte: siste.it
Vi terremo aggiornati
17. Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
Questa categoria comprende i prodotti alimentari preconfezionati, il cui scopo è quello di integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluri-composti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e altre forme simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.
17.1 Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare
Questa categoria comprende integratori in compresse, polvere o granuli. Essa comprende, tra l’altro, le compresse da sciogliere in un liquido prima di essere assunte (compresse effervescenti), pillole, pastiglie, capsule contenenti liquidi (integratori alimentari a base di olio di pesce) e altre forme di polveri destinate ad essere assunte in piccoli quantitativi unitari.
17.2 Integratori alimentari in forma liquida
Questa categoria comprende integratori alimentari commercializzati in forma di liquidi e da consumarsi sotto questa forma, come ad esempio liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi.
17.3 Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare
Questa categoria comprende integratori alimentari commercializzati in forma di sciroppo o masticabile (es.: capsule masticabili, integratori alimentari in forma gelatinosa e altre forme masticabili, escluse le compresse masticabili) e destinate ad essere consumate come tali. Tali definizioni avevano evidenziato da subito una serie di criticità e lacune che in almeno un caso hanno portato ad una vera crisi allo scadere dei termini previsti per l’utilizzo di taluni di additivi
Il caso degli sciroppi è divenuto il caso limite con interventi da parte delle autorità che hanno chiesto il ritiro dal mercato per prodotti denominati “sciroppo” perché contenenti additivi non più ammessi in quella specifica forma di integratori (voce 17.3) quando gli stessi additivi potevano continuare ad essere utilizzati in prodotti analoghi in forma liquida. Con il Regolamento (CE) 1129/2011, infatti, che ha istituito l’elenco dell’Unione di additivi alimentari modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, gli additivi E 200-203 (acido sorbico e sorbati) ed E 210-2013 (acido benzoico e benzoati) sono stati esclusi dall’utilizzo negli alimenti della categoria 17.3 “Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare”, quando tali additivi erano precedentemente autorizzati dal Decreto Ministeriale 209/1996 per l’uso negli “integratori alimentari dietetici liquidi”. Gli stessi conservanti E 200-203 (acido sorbico e sorbati) ed E 210-2013 (acido benzoico e benzoati) rimanevano ammessi, invece, come conservanti nella categoria 17.1 “Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare” e nella categoria 17.2 “Integratori alimentari in forma liquida”. Queste ed altre situazioni anomale sono state segnalate alle autorità nazionali anche dalla nostra associazione ed istanze di cambiamento sono state avanzate alla Commissione europea da parte delle associazioni europee di riferimento. E’ di questi giorni la notizia che la Commissione europea avrebbe accettato di modificare l’allegato II Regolamento (CE) n. 1333/2008 nel modo seguente:
Categoria 17.0
• soppressione della categoria di alimenti 17.3 (fonte dei problemi principali), peraltro non esistente nella vecchia direttiva.
• inserimento delle compresse masticabili nella categoria 17.1
• le forme a sciroppo ricadranno nella categoria 17.2 Per ciascuna delle due sub-categorie, 17.1 e 17.2, potranno essere definite condizioni specifiche in ragione del tipo di sciroppo o della forme masticabili come prima della entrata in vigore del Regolamento (CE) 1333/2008 (es. uso di conservanti E200-E213 negli integratori in forma di sciroppo). La Commissione starebbe inoltre valutando la possibilità di definire il significato e le forme di “sciroppo” allo scopo di aggiornare il documento di orientamento sui descrittori e fornire maggiore chiarezza alle imprese. La definizione recata dalla Farmacopea a tal fine non sarebbe stata considerata soluzione accettabile. L’ufficializzazione di tali modifiche dovrebbe avvenire nei prossimi mesi e presumibilmente entro la fine del 2014 attraverso necessariamente l’adozione di un nuovo regolamento.
Fonte: siste.it
Vi terremo aggiornati