In Gazzetta ufficiale italiana n. 224 del 26 agosto 2018 è stato pubblicato il Decreto 10 agosto 2018 recante “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”.
Tale lista, come già anticipato, recupera la quasi totalità delle piante degli allegati I e I bis (Lista BELFRIT) del Decreto ministeriale 9 luglio 2012, prevedendo per un numero maggiore di piante rispetto a quest’ultimo, condizioni d’uso e avvertenze volte ad incrementarne ulteriormente la sicurezza d’impiego negli integratori alimentari.
Il nuovo decreto, che abroga il precedente decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, è costituito da 6 articoli e 2 allegati.
L’Allegato 1 (Lista sostanze e preparati vegetali ammessi) contiene 1.241 piante, di cui 49 alghe e 18 funghi, ammesse all’uso negli integratori alimentari con annessa legenda delle parti impiegabili.
L’Allegato 2 contempla la “Documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari” che gli OSA devono tenere a disposizione delle Autorità competenti in fase di controllo ufficiale. Tale allegato sostituisce in toto il precedente documento “Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori alimentari di cui al DM 9 luglio 2012” che non era parte del D.M. 9.07.2012.
Gli integratori alimentari contenenti piante e relative parti ammesse all’uso dal precedente decreto, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte se immessi sul mercato o etichettati entro il 25 dicembre 2018, data di entrata in vigore del decreto 10 agosto 2018.
Sul sito del Ministero della Salute, nella pagina relativa a “Sostanze e preparati vegetali” degli integratori alimentari (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1424&area=Alimenti particolari e integratori&menu=integratori), al momento sono ancora presenti gli allegati I e I bis del D.M. 9.07.2012. La pagina sarà presto aggiornata, inserendo il riferimento al nuovo decreto 10 agosto 2018 e la nuova lista di piante.
Il Decreto 10 agosto 2018 non contempla, e non avrebbe potuto essere altrimenti, i riferimenti agli effetti fisiologici ammessi in ambito nazionale per tali sostanze. Tali indicazioni sulla salute rientrano infatti nell’ambito delle linee guida ministeriali in attesa della definizione dei claims sui botanicals a livello comunitario. Le indicazioni saranno riportate tal quali sul portale del Ministero, con la stessa modalità con cui compaiono ora, accanto alla lista delle piante.