Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale europea, serie L 69 del 15 marzo 2017, è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2017/450 della Commissione del 13 marzo 2017 che autorizza l’immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale sostanza, ottenuta per idrogenazione catalitica del lattosio, potrà essere impiegata esclusivamente negli integratori alimentari in forma di compresse e capsule, destinati agli adulti, alla dose massima giornaliera di 20 g.
Ricordiamo che il lattitolo è già autorizzato come additivo alimentare (E 966, lactitolo) ai sensi del regolamento (CE) 1333/081, ed è impiegabile in numerose categorie di alimenti, sia con funzione edulcorante che come emulsionante e addensante (analogamente agli altri polioli).
Il richiedente, sulla base di tale premessa, aveva chiesto che il lattitolo fosse autorizzato all’impiego in tutti gli alimenti nei quali ne era già stato ammesso l’utilizzo come additivo. La Commissione, tuttavia, tenendo in considerazione le preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri in relazione al rischio di una assunzione eccessiva della sostanza da parte dei consumatori, ha stabilito di autorizzarne l’impiego esclusivamente negli integratori alimentari, alle condizioni su riportate. La sostanza deve essere indicata nella lista ingredienti come “lattitolo”.
Nonostante la derivazione dal lattosio, ricordiamo che l’ingrediente non è considerato una sostanza allergizzante o che provoca intolleranze (si veda allegato II al regolamento (UE) 1169/20112).
1 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)
2 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)