Si riferisce in breve i principali argomenti discussi lo scorso 7 marzo a Bruxelles nel corso della riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi della Commissione europea – Sezione legislazione alimentare.
Discussa la proposta di regolamento UE che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di silicio organico (monometilsilantriolo) (EFSA Journal 2016;14(4):4436) e oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca) (EFSA Journal 2016;14(6):4488) agli alimenti e negli integratori alimentari
Il “novel food” monometilsilantriolo è stato proposto come nuova fonte di silicio per gli integratori alimentari, mentre POs-Ca come nuova fonte di calcio negli alimenti arricchiti (Reg. (CE) 1925/2006), negli integratori alimentari (Direttiva 2002/46/CE) e nei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (Reg. (CE) 953/2009). Entrambi i composti hanno ricevuta opinione positiva da EFSA.
Uno Stato membro ha chiesto le motivazioni per cui nella proposta di regolamento è stata inserita una condizione per la quale POs-Ca non può essere utilizzato negli alimenti a fini medici speciali nonostante il parere positivo dell’EFSA. La Commissione ha chiarito che tale decisione dovrebbe essere presa sulla base di una diversa procedura giuridica.
Alcuni requisiti che EFSA aveva raccomandato di inserire nelle specifiche di purezza di POs-Ca (limiti di metalli pesanti e tenori massimi residui di proteine ed enzimi), non sono stati presi in considerazione dalla Commissione nella proposta di regolamento. La Commissione si è giustificata sostenendo che non si può parlare di condizioni di impiego nella legislazione degli integratori alimentari e che spetta agli OSA garantire la sicurezza degli ingredienti considerando anche le raccomandazioni espresse da EFSA nelle sue opinioni.
Alcuni Stati membri hanno ribadito (di nuovo) la necessità di fissare nell’UE livelli massimi per vitamine e minerali. La Commissione ha preso atto di tale richiesta. Il lavoro è già iniziato, ma a tal proposito, sono ancora molti gli aspetti da discutere.
La Commissione sta lavorando ad un documento sull’indicazione sulla salute “la vitamina C e la protezione da danno ossidativo” (domanda EFSA n. Q-2008-175), che è stata presentata come indicazione che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14.1 b del Reg. (CE) 1924/2006). EFSA ha espresso opinione positiva sull’estendere tale indicazione anche ai bambini fino ai tre anni (EFSA Journal 2017;15(1):4685
La Commissione europea intende discutere ulteriormente tale claim e tutte le indicazioni sulla salute proposte per lo sviluppo e la salute dei bambini.
Scambio di opinioni sulla proposta di regolamento di esecuzione che modifica il Reg. (UE) 432/2012 autorizzando due nuove indicazioni sulla salute diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
• Il consumo giornaliero di 3 g di creatina contribuisce a migliorare l’allenamento alla resistenza rafforzando la muscolatura in individui con età superiore ai 55 anni. Uno Stato membro ha osservato che questo claim potrebbe destare preoccupazioni per i giovani che assumono prodotti a base di creatina quando si allenano o al di fuori dell’attività sportiva. La misura messa in atto dalla Commissione per evitare siffatto problema è apporre in etichetta una specifica avvertenza che tale indicazione è destinata ad adulti sopra i 55 anni che svolgono regolarmente allenamento di resistenza. Ulteriori misure non sono ritenute necessarie. Un altro Stato membro ha sottolineato come nella proposta di regolamento non sia stato segnalato alcun riferimento al fatto che l’effetto benefico si ottiene associando il consumo di creatina ad un allenamento intenso. La Commissione terrà conto di questa osservazione inserendola nelle condizioni d’uso.
• L’indicazione sulla salute “Il lattitolo contribuisce alla normale funzione intestinale” è stata oggetto di lunghe discussioni. Il Comitato permanente ha sollevato la questione se la dose di lattitolo (10 g) deve essere riferita ad una porzione oppure è il quantitativo da assumere al giorno. Secondo l’EFSA si dovrebbero assumere 10 g di lattitolo per porzione. Tale claim non può essere utilizzato su alimenti destinati ai bambini. Dagli Stati membri non è giunta alcuna osservazione.
Ricordiamo che il lattitolo è stato recentemente autorizzato come nuovo alimento per l’impiego esclusivo negli integratori alimentari alla dose massima giornaliera di 20 g
Scambio di opinioni sulla richiesta da parte delle autorità Estoni di adottare una decisione di interpretazione ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) 609/2013 su un prodotto immesso sul mercato in Estonia come alimento destinato a fini medici speciali.
• L‘Estonia ha segnalato che è stato posto sul suo mercato come alimento a fini medici speciali (classificazione non condivisa dalla autorità estoni) il prodotto denominato PROfertil destinato al trattamento dei problemi di fertilità. Dalla discussione è emersa una estrema difformità di classificazione nell’ambito dei diversi Stati europei relativamente a tale prodotto, alimento a fini medici speciali in alcuni, integratore alimentare in altri (Italia compresa). Si è sottolineato che la classificazione come integratori alimentari o alimenti a fini medici speciali dipende da come il prodotto è presentato e che non dovrebbero comunque esserci indicazioni di carattere medico. Il prodotto in questione era già stato oggetto di esame in precedenza da parte della Commissione che nel 2008 si era già espressa negativamente circa la classificazione come alimento a fini medici speciali dello stesso. Di tale parere farà menzione il Comitato nel suo report e dello stesso se ne terrà conto nelle linee guida in preparazione sugli alimenti a fini medici speciali dove verranno forniti maggiori chiarimenti sulla classificazione di tale prodotto. La Commissione ha inoltre spiegato che al momento sono prese in considerazione tutte le osservazioni e che chiederà anche agli operatori interessati di esprimere il proprio parere. Il 24 aprile p.v. le linee guida sugli alimenti a fini medici speciali saranno sottoposte al parere del Gruppo di esperti sugli alimenti per gruppi speciali.
• In relazione a questo argomento, l’Italia ha proposto di non considerare come alimento a fini medici speciali la Palmitoiletanolamide (PEA).