Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale italiana, serie Generale n.32 del 8 febbraio 2018, è stato pubblicato il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/20111, lasciando impregiudicate le disposizioni più generali che derivano dal Codice del consumo 2.
Il decreto reca, inoltre, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del Reg. (UE) 1169/2011, in relazione alle diciture o marche (lotto di produzione) che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni a tali disposizioni.
Le sanzioni previste per le non conformità al regolamento (UE) 1169/2011 sono esclusivamente di tipo pecuniario.
Le Autorità competenti identificate dal Dlgs 231/2017 per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni sono il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Nelle tabelle di seguito riportate, facenti riferimento agli articoli da 3 a 16, sono riassunte le sanzioni comminabili per le violazioni alle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011.
Violazioni articolo 7 |
Importo sanzione |
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da 3.000 a 24.000 euro |
Violazioni articolo 8 Obblighi informativi da parte degli OSA di cui all’art. 8 del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
pertinenti disposizioni nazionali |
da 500 a 4.000 euro |
4, del Reg. (UE) 1169/11 |
da 2.000 a 16.000 euro |
prodotti |
da 1.000 a 8.000 euro |
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da 1.000 a 8.000 euro |
riportate solo sul documento commerciale |
da 1.000 a 8.000 euro |
Violazione articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1, e allegato III del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall’art. 19 del Reg. (UE) 178/20023, prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo |
da 5.000 a 40.000 euro |
salve le deroghe previste dal regolamento |
da 3.000 a 24.000 euro |
caratteristiche dell’alimento |
da 3.000 a 24.000 euro |
all’art. 9, par. 1, lettera h) |
da 3.000 a 24.000 euro |
Violazioni articolo 9, par. 2 e 3, e articoli 12 e 13 e allegato IV del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
dell’allegato IV |
da 1.000 a 8.000 euro |
Violazioni articolo 14 del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
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da 2.000 a 16.000 euro |
Violazioni articolo 17, articolo 18, par. 2, e allegato VI del
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Importo sanzione |
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da 2.000 a 16.000 euro |
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da 500 a 4.000 euro |
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da 500 a 4.000 euro |
all’allegato VI, fatte salve le deroghe dal regolamento |
da 1.000 a 8.000 euro |
denominazione e designazione degli ingredienti |
Vedi le righe sopra |
Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed allegato VII del Reg. (UE)1169/11 |
Importo sanzione |
previste agli articoli 19 e 20 |
da 2.000 a 16.000 euro |
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da 500 a 4.000 euro |
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da 1.000 a 8.000 euro |
Violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo 21 e all’allegato II del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
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da 2.000 a 16.000 euro |
Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all’articolo 22 e all’allegato VIII del Reg. (UE) 1169/11e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all’articolo 23 e all’allegato IX |
Importo sanzione |
di cui all’art. 23 ed all’allegato IX |
da 1.000 a 8.000 euro |
Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui articolo 24 e allegato X del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
salve le deroghe previste dal regolamento |
da 1.000 a 8.000 euro |
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da 5.000 a 40.000 euro |
Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed allegato XI del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
26 |
da 2.000 a 16.000 euro |
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da 500 a 4.000 euro |
Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed allegato XI del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
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da 2.000 a 16.000 euro |
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da 500 a 4.000 euro |
Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui articolo 28 ed allegato XII del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
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da 500 a 4.000 euro |
Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui articoli da 30 a 35 ed allegati XIII, XIV e XV del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
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da 2.000 a 16.000 euro |
Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui articolo 36 del Reg. (UE) 1169/11 |
Importo sanzione |
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Sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 |
3 |
da 3.000 a 24.000 euro |
All’articolo 17, il Dlgs 15 dicembre 2017, n. 231, stabilisce inoltre disposizioni specifiche relative al lotto di produzione, di cui nel Reg. (UE) 1169/11 non si fa cenno, riprendendo quanto contenuto nell’art. 13 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 109. In tabella sono indicati gli importi delle sanzioni amministrative stabilite per violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita.
Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui articolo 17 del Dlgs 15 dicembre 2017, n. 231 |
Importo sanzione |
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da 3.000 a 24.000 euro |
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da 1.000 a 8.000 euro |
Quando le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE4, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.
Il Decreto dispone inoltre prescrizioni specifiche su distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici, sulla vendita di prodotti non preimballati e su prodotti non destinati al consumatore, specificando in relazione a ciascun argomento le violazioni oggetto di sanzioni con i relativi importi.
Il Dlgs 15 dicembre 2017, n. 231, abroga il precedente decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Il decreto, di cui per completezza di informazione inviamo copia in allegato, entrerà in vigore il prossimo 9 maggio 2018. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data, in difformità dallo stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU europea L 304 del 11.2011)
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.235 del 8.10.2005 – Suppl. Ordinario n. 162)
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU europea L 31 dell’1.2.2002)
- Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di