Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale italiana, serie Generale n.64 del 17 marzo 2017, è stato pubblicato il Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n.27 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni del cosiddetto “regolamento claims”1, lasciando impregiudicate le disposizioni più generali che derivano dal Codice del consumo2 e dalla disciplina sulla pubblicità ingannevole3.
Le sanzioni previste per le non conformità al regolamento (CE) 1924/2006 sono di tipo pecuniario, con importi che differiscono, per entità, in relazione al fatto che le violazioni riguardino indicazioni sulla salute piuttosto che indicazioni di tipo nutrizionale. Il provvedimento copre sia le inadempienze nei confronti delle prescrizioni più generali recate del regolamento, che aspetti più specifici.
Le Autorità competenti identificate dal D.lgs. 27/2017 per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuna secondo le rispettive competenze. Oltre che nell’ambito dei controlli ufficiali, le Autorità potranno agire anche a seguito di segnalazione di soggetti privati.
Nella tabella seguente sono riassunte le sanzioni comminabili per le violazioni delle diverse prescrizioni:
PRESCRIZIONE |
Corrispondente art. del reg. (CE) 1924/06 |
VIOLAZIONE |
IMPORTO SANZIONE |
Principi generali per tutte le indicazioni |
3.1 b), c) |
Incoraggiare il consumo eccessivo di un certo alimento |
*IS: 3 mila- 30 mila euro IN: 2 mila-20 mila euro |
Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute |
4.3 |
Uso indicazioni in bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol |
IS: 5 mila- 20 mila euro IN: 3 mila-10 mila euro |
Condizioni generali |
5.3 |
Indicazione non riferita all’alimento pronto, secondo le indicazioni del fabbricante |
2 mila- 10 mila euro |
Fondatezza scientifica delle indicazioni |
6.3 |
L’operatore non è in grado di giustificare all’Autorità competente, entro 30 giorni, di aver adempiuto al reg. (CE) 1924/06 prima di utilizzare una indicazione |
2 mila- 6 mila euro |
Informazioni nutrizionali |
7 |
Assenza della dichiarazione nutrizionale in alimento per il quale è rivendicata indicazione nutrizionale/sulla salute |
2 mila- 16 mila euro |
INDICAZIONI NUTRIZIONALI |
|||
Condizioni specifiche |
8 |
Impiego di indicazioni nutrizionali non contemplate dall’allegato al reg. (CE) 1924/06 o impiegate senza rispettare le condizioni applicabili in termini di concentrazioni stabilite per i nutrienti |
3 mila- 12 mila euro |
Indicazioni comparative |
9 |
Uso di indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle prescrizioni specifiche |
3 mila- 12 mila euro |
INDICAZIONI SULLA SALUTE |
|||
Condizioni specifiche |
10 |
Impiego indicazioni non autorizzate |
6 mila- 24 mila euro |
Impiego indicazioni autorizzate non rispettando le condizioni e le restrizioni d’uso stabilite per il loro impiego |
6 mila- 24 mila euro |
||
10.2 |
Impiego indicazioni in assenza delle diciture relative a importanza dieta variata, quantità dell’alimento da assumere, avvertenze specifiche |
5 mila- 20 mila euro |
|
10.3 |
Ricorso ad affermazioni generiche sulla salubrità dell’alimento non accompagnate da “claim” specifici autorizzati |
5 mila- 10 mila euro |
PRESCRIZIONE |
Corrispondente art. del reg. (CE) 1924/06 |
VIOLAZIONE |
IMPORTO SANZIONE |
Restrizioni sull’impiego di talune indicazioni sulla salute |
12 |
Impiego di indicazioni che fanno riferimento a:
|
5 mila- 40 mila euro |
INDICAZIONI SULLA SALUTE ai sensi dell’art. 14.1a) e b) |
|||
Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini |
14.2 |
Assenza della dicitura indicante che “la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico”. |
5 mila- 20 mila euro |
*IS: indicazione sulla salute IN: indicazione nutrizionale
Agli importi su elencati è applicabile l’art. 16 della Legge 689/19814, che prevede “[…] il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla […] dalla notificazione degli estremi della violazione”
L’entità delle sanzioni sarà rivista ogni due anni, per aggiornarle alle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
È importante sottolineare che le responsabilità in relazione alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1924/06, ricadono sull’Operatore del Settore Alimentare, intendendosi in questa definizione quanto previsto dal regolamento (CE) 178/02: «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Sempre dal reg. 178/02 si ricava il significato di «impresa alimentare», intendendosi per essa: “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.”
In altri termini è compito e responsabilità di ogni soggetto a vario titolo coinvolto nella catena produttiva e distributiva dell’alimento, e quindi anche di chi l’alimento non lo produce materialmente e/o immette sul mercato a suo nome, vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in materia di indicazioni nutrizionali e salutistiche riportate sulla etichetta e su tutto il materiale pubblicitario e distributivo del prodotto alimentare.
Oltre allo strumento della sanzione amministrativa, il provvedimento conferisce alle Autorità competenti la possibilità di sospendere da 10 a 20 giorni la licenza dell’operatore del settore alimentare reo di violazioni reiterate delle disposizione del regolamento (CE) 1924/06, tenuto conto della natura e della gravità degli illeciti contestati.
Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n.27, di cui per completezza di informazione inviamo copia in allegato, entrerà in vigore il prossimo 1 aprile 2017.
1 Regolamento (CE) N. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9)
2 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 – Supplemento Ordinario n. 162)
3 Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
4 Legge 24 novembre 1981, n. 689 ” Modifiche al sistema penale ” (G.U. 30 Novembre 1981, n. 329, – S. O.)