Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale europea, serie L 97 del 8 aprile 2017, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/672 della Commissione del 7 aprile 2017 che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012.
Il provvedimento autorizza una indicazione presentata ai sensi dell’articolo 13.5 del regolamento (CE) 1924/20061, basata cioè su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati, e riguardante gli effetti della creatina abbinata all’allenamento di resistenza sul miglioramento della forza muscolare (domanda EFSA-Q-2015-00437):
SOSTANZA NUTRITIVA, SOSTANZA DI ALTRO TIPO, ALIMENTO O CATEGORIA DI ALIMENTI |
INDICAZIONE |
CONDIZIONI D’USO DELL’INDICAZIONE |
CONDIZIONI E/O RESTRIZIONI D’USO E/O DICITURA O AVVERTENZA SUPPLEMENTARE |
Creatina |
Il consumo quotidiano di creatina può rafforzare l’effetto dell’allenamento con resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni. |
Il consumatore va informato che:
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L’indicazione può essere usata solo per alimenti destinati ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento di resistenza. |
(*) “Il carico massimale di ripetizione è il peso massimo o la forza massima che un individuo può esercitare in un singolo sollevamento”.
L’indicazione sarà inserita nell’elenco di quelle consentite ai sensi dell’articolo 13.3 del regolamento (CE) n. 1924/2006
Segnaliamo inoltre che sulla Gazzetta Ufficiale europea, serie L 98 del 11 aprile 2017, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012.
Il provvedimento autorizza una indicazione presentata ai sensi dell’articolo 13.5 del regolamento (CE) 1924/20061, basata cioè su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati, e riguardante gli effetti del lattitolo sul mantenimento della normale funzione intestinale (domanda EFSA-Q-2015-00375):
SOSTANZA NUTRITIVA, SOSTANZA DI ALTRO TIPO, ALIMENTO O CATEGORIA DI ALIMENTI |
INDICAZIONE |
CONDIZIONI D’USO DELL’INDICAZIONE |
CONDIZIONI E/O RESTRIZIONI D’USO E/O DICITURA O AVVERTENZA SUPPLEMENTARE |
Lattitolo |
Il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per integratori alimentari che contengono 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 10 g di lattitolo in un’unica dose giornaliera. |
L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini. |
Come riportato nella colonna delle restrizioni d’uso del claim, l’indicazione potrà essere impiegata esclusivamente per integratori alimentari che apportano in una unica assunzione giornaliera 10 g di questo alditolo, con l’esclusione degli integratori alimentari destinati ai bambini.
Ricordiamo che il lattitolo è già autorizzato come additivo alimentare (E 966, lactitolo) ai sensi del regolamento (CE) 1333/082. Il suo impiego a dosi di molto superiori a quelle ammesse come additivo, è stato possibile attraverso la sua autorizzazione quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) 258/973. La rispettiva decisione di esecuzione che ne ha autorizzato l’immissione sul mercato, ha però vincolato l’impiego del lattitolo a tali apporti esclusivamente negli integratori alimentari sotto forma di capsule o compresse (si veda nostra lettera circolare del 15/3/2017).
Quindi, esclusivamente i prodotti contenenti il lattitolo oggetto della decisione di esecuzione (UE)
2017/450, nella forma di compresse e capsule, potranno rivendicare l’indicazione sulla salute appena
autorizzata se sono rispettate le condizioni d’uso della stessa in relazione all’apporto giornaliero.
L’indicazione sarà ora inclusa nell’elenco dei claims consentiti nell’Unione europea istituito dal regolamento (UE) n. 432/20124.
1 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9)
2 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)
3 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1)
4 Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).