Il DM 27 settembre 2018 ha introdotto l’obbligo per tutti i siti produttivi di partecipare ad un censimento esteso a tutto il territorio italiano. Il Decreto stabilisce che i dati richiesti devono essere inviati attraverso un apposito modulo, che sarebbe stato reso disponibile successivamente.
Modello da utilizzare per la comunicazione
Il modello è ora scaricabile dal sito del Ministero della Salute, insieme alle istruzioni per procedere alla sua corretta compilazione.
Come indicato dal testo del Decreto ministeriale, le informazioni richieste, oltre ai dati identificativi del sito produttivo, riguardano le lavorazioni eseguite e le tipologie di prodotti interessate, e devono essere inviate via pec (posta elettronica certificata) sia all’ufficio cosmetici del Ministeri della Salute (pec: dgfdm@postacert.sanita.it) che alla regione dove si trova il sito di produzione oggetto della comunicazione.
Il notevole ritardo con cui è stato reso disponibile dal Ministero il modello è legato proprio alla mancanza di un elenco in cui fossero identificati gli indirizzi e-mail delle pec regionali a cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni.
Regione |
Indirizzo pec suggerito |
Lombardia |
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Piemonte |
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Valle d’Aosta |
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Liguria |
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Veneto |
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Emilia-Romagna |
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Trentino-Alto Adige |
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Friuli-Venezia Giulia |
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Toscana |
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Marche |
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Abruzzo |
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Umbria |
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Lazio |
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Molise |
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Campania |
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Basilicata |
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Puglia |
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Calabria |
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Sicilia |
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Sardegna |
Da sottolineare infine che le istruzioni di compilazione prevedono che all’oggetto della pec sia indicato: Officina cosmetici. Comunicazione art. 9 del DM 27/09/2018 e che qualora un’Impresa sia titolare di più siti produttivi, dovrà compilare tante comunicazioni quanti sono i suoi siti produttivi, ricordando che ogni e-mail inviata via pec potrà contenere una sola comunicazione.
Tempi di adeguamento
Il Decreto è entrato in vigore il 23 dicembre 2018 (30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e a partire da tale data (23 dicembre 2018), tutti coloro che hanno iniziato una nuova attività di produzione di cosmetici avrebbero dovuto provvedere ad inviare via PEC la comunicazione prevista all’articolo 9 entro 30 giorni dall’inizio delle attività di produzione (cfr. art. 9, co. 1 del decreto).
Invece tutte le Aziende che alla data del 23 dicembre 2018 già producevano cosmetici, dovranno provvedere all’invio della comunicazione entro 6 mesi da tale data, cioè entro il 23 giugno 2019.