Gli alimenti per i quali ad oggi è previsto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine geografica sono:
F carni bovine (Reg. (CE) 1760/20001);
F carni suine, ovo-caprine, avicole (Reg. (UE) 1169/2011 e 1337/20132);
F miele (Direttiva 2001/110/CE3);
F frutta e ortaggi (Reg. (CE) 1580/20074);
F pesce (Reg. (CE) 104/20005);
F olio d’oliva (Reg. (CE) 1019/20026).
A questi alimenti, nel 2016 si sono aggiunti il latte e i prodotti lattiero-caseari, per i quali il Decreto 9 dicembre 20167 ha introdotto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine citando sia il Paese di mungitura, sia quello di “condizionamento” (per il latte UHT) o di trasformazione (per gli altri prodotti).
Ad agosto di quest’anno sono stati pubblicati due decreti8,9 che prevedono l’indicazione obbligatoria sull’etichetta della pasta del paese di coltivazione del grano duro e di quello di molitura, mentre sull’etichetta del riso il paese di coltivazione, quello di lavorazione e/o trasformazione e il paese di confezionamento. Nel caso in cui tutti questi processi avvengano nello stesso paese, ad esempio l’Italia, si può semplicemente scrivere “origine del riso: Italia”. I due decreti entreranno in vigore a febbraio 2018 (180 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta). Entro la metà di febbraio, le aziende dovranno adeguare le etichette. Molto probabilmente, però, tali decreti fortemente voluti dal Ministro delle Politiche agricole, e da quello dello Sviluppo economico non diventeranno mai operativi.
Il motivo sta nelle procedure legislative seguite. A maggio 2017, l’Italia ha presentato alla Commissione europea, tramite procedura TRIS10, la richiesta di poter indicare sulle confezioni di pasta secca e di riso prodotte in Italia l’origine della materia prima. Ai sensi di tale procedura, a decorrere dalla data di ricezione della proposta di decreto da parte della Commissione EU, si apre il “periodo di status quo” della durata di 3 mesi, durante il quale Commissione e Stati membri esaminano il progetto di regola tecnica per accertarne la compatibilità con il diritto dell’Unione europea e con i principi della libera circolazione di beni e servizi. La pubblicazione del decreto in gazzetta può avvenire solo in caso di risposta positiva. A fine luglio, tuttavia, a fronte della probabile risposta negativa che avrebbero ricevuto dalla Commissione, le autorità italiane hanno deciso di ritirare la richiesta in modo da evitare una bocciatura ufficiale e di pubblicare i due decreti in gazzetta, in aperto contrasto con le regole europee.
Questo porterà molto probabilmente all’avvio di una procedura d’infrazione nei riguardi del nostro Paese, con una possibile sanzione pecuniaria, e all’annullamento del provvedimento. Esiste inoltre la seria possibilità che le aziende del settore chiedano una sospensione del decreto davanti al Tar del Lazio, per gli evidenti profili di incompatibilità con il diritto comunitario.
Come prossimo passo, è intenzione del Ministro delle Politiche agricole estendere l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del pomodoro anche ai prodotti da esso derivati, proposta che ha raccolto il plauso di tutta la filiera del pomodoro da industria del Nord Italia e da altre associazioni di rappresentanza delle imprese italiane di trasformazione di tale vegetale.
Da più parti si chiede tuttavia che tale progetto venga esteso a tutti i vegetali trasformati, dai succhi alle confetture, come chiede l’84% degli italiani che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle Politiche agricole nel 2014, finalizzata a raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate su una serie di questioni riguardanti la chiarezza delle indicazioni riportate in etichetta, compresa la necessità o meno di indicare l’origine dei prodotti agroalimentari.
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1 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19).
3 Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).
4 Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1).
5 Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
6 Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27).
7 Decreto 9 dicembre 2016. Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU n.15 del 19.1.2017).
8 Decreto 26 luglio 2017. Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro (GU n.191 del 17.8.2017).
9 Decreto 26 luglio 2017. Indicazione dell’origine in etichetta del riso (GU n.190 del 16.8.2017).
10 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione). GU europea L 241 del 17.9,2015.
La procedura impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione europea tutti i progetti di regolamentazioni tecniche che intendono introdurre nel proprio ordinamento, prima che le stesse siano adottate. Lo scopo è quello di consentire alla Commissione di garantire la compatibilità dei provvedimenti nazionali con i pr