E’ stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute l’aggiornamento delle Linee guida sugli alimenti a fini medici speciali (AFMS), revisione maggio 2017.
Nell’invitare alla lettura del documento, segnaliamo le seguenti modifiche di rilievo rispetto alla versione precedente:
Viene ulteriormente precisato che in caso di contenziosi per divergenze interpretative sulla classificazione di uno stesso prodotto come AFMS in uno Stato membro e come integratore alimentare in un altro Stato membro, l’articolo 3 del Regolamento UE 609/2013 dà alla Commissione la possibilità di consultare l’EFSA che valuterà in quale misura il prodotto risponde alla definizione della Direttiva 99/21/CE.
Nell’inquadramento normativo degli AFMS viene fatto riferimento al nuovo Regolamento UE 2016/128.
Nelle disposizioni specifiche di etichettatura viene richiamata la “dichiarazione nutrizionale obbligatoria” di cui al Regolamento UE 1169/2011 e i necessari adattamenti.
Viene ribadito che i claims nutrizionali e sulla salute non possono essere utilizzati per gli AFMS, ferme restando le indicazioni utili a descrivere la peculiarità della composizione e il ruolo del prodotto in funzione dello specifico trattamento dietetico cui è destinato.
Nelle caratteristiche degli AFMS viene meglio chiarito l’uso subordinato al “controllo medico” degli AFMS rispetto a un integratore alimentare.
Nelle categorie degli AFMS (elenco non esaustivo) vengono esplicitate/rinominate le categorie 7.1.3 Supplementi nutrizionali orali (ONS), 7.1.4 ONS nutrizionalmente completi, 7.2.3 ONS nutrizionalmente incompleti e 7.2.6 Prodotti con alto apporto di vitamine.
Sentito in via breve il Ministero della Salute, e considerate le modifiche sopra indicate, non sembra che la nuova Linea guida abbia impatti di rilievo sulle attuali pratiche, mentre intende chiarire meglio alcuni aspetti oltre che riorganizzare alcune categorie di prodotti.