Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale italiana, serie Generale n.297 del 22 dicembre 2015, è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n.204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento 1223/09 sui prodotti cosmetici, atto spettante alle autorità dei singoli paesi europei in applicazione del sopracitato regolamento.
Rilevanti le pene previste per le non conformità alla norma europea, con sanzioni di tipo detentivo e sanzioni di tipo pecuniario per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici, di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come CMR e per violazione degli obblighi in materia di sperimentazione animale.
Sanzioni esclusivamente di tipo pecuniario, anche di rilevante entità, per le violazioni riguardanti gli obblighi delle persone responsabili e relative alla notifica dei prodotti, degli obblighi a carico dei distributori (ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000), di mancata identificazione nella catena di fornitura e di violazione in materia di buone pratiche di fabbricazione.
La persona responsabile che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o per i quali non sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) 1223/09 (Allegato I) è punita con l’ ammenda da euro 10.000 a euro 100.000. A pena analoga è sottoposta la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all’articolo 11 (Documentazione informativa sul prodotto) o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetti le condizioni di cui all’articolo 10 (Valutazione della sicurezza) del regolamento. Fermo restando che “le sanzioni del decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione”, il negoziante che svolga ai sensi delle definizioni recate dalla normativa ruolo di fabbricante o di distributore di prodotti cosmetici, ricade pienamente nel campo di applicazione del decreto sanzioni.