Modifiche normative riguardanti la classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose nei cosmetici
La classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose nei cosmetici hanno subito recenti modifiche normative.
Con la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2022/692, sono state introdotte modifiche al regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di adeguarlo ai progressi tecnici e scientifici in materia.
Il regolamento in questione prevede un’aggiornamento e una modifica della tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che contiene l’elenco delle sostanze pericolose soggette a classificazione e etichettatura armonizzate in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento.
Tra le 30 sostanze oggetto di tale regolamento, molte sono già vietate secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici, mentre 7 di queste sostanze vengono attualmente utilizzate nei cosmetici senza restrizioni o limitazioni.
Nel novembre dello scorso anno, la Commissione europea ha trasmesso un progetto di regolamento all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) che prevede l’inclusione, nel regolamento sui cosmetici, delle sostanze classificate come CMR (Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione) secondo il regolamento (UE) 2022/692. Questa misura è stata adottata poiché per tali sostanze non sono state presentate domande di utilizzo eccezionale nei prodotti cosmetici, come previsto dall’articolo 15 del regolamento sui cosmetici.
Tra le sostanze soggette a questa modifica e che verranno incluse nell’allegato II del regolamento sui cosmetici, vi sono le seguenti 7 sostanze, che sono già elencate nel Cosing con un nome INCI e attualmente non soggette a limitazioni:
Inoltre, la voce 1024 nell’allegato II del regolamento sui cosmetici sarà modificata come segue:
Questa modifica è necessaria. La voce 1024 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 non include i sali di questa sostanza. Tali sali sono stati classificati come CMR [di categoria 1B] secondo il regolamento delegato (UE) 2022/692.
Per quanto riguarda la sostanza Margosa – dai semi dell’Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici – INCI Azadirachta Indica Seed Extract, si sottolinea che questa misura riguarda solo i derivati della pianta ottenuti tramite processi di estrazione con acqua e solventi, come indicato nella voce stessa.
Una volta pubblicato il provvedimento, presumibilmente nel terzo trimestre del 2023, le misure proposte si applicheranno a partire dalla stessa data di entrata in vigore dell’ATP (Adaptation to Technical Progress) che recepisce le modifiche, ovvero il 1 dicembre 2023, senza alcuna fase transitoria.
Ciò significa che, a partire da tale data, i prodotti non conformi alle nuove disposizioni non potranno più essere immessi sul mercato né venduti ai consumatori finali.
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