Sotto il Regolamento UE 2018/35, Limiti Eco-sostenibili per D4 e D5 nei Cosmetici con Risciacquo d’Acqua
Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale europea, serie L6/45 del 11 gennaio 2018, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione del 10 gennaio 2018 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»).
Come noto il Regolamento (CE) n. 1907/20061 (REACH) ha stabilito specifici obblighi per produttori, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche affinché questi possano fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare esclusivamente sostanze chimiche, miscele e articoli a base di tali sostanze che non arrechino danno alla salute umana o all’ambiente.
Nel contesto di tali obiettivi, il regolamento (UE) 2018/35 è volto a disciplinare l’impiego dei seguenti silossani nei prodotti cosmetici che prevedono un risciacquo con acqua:
Ottametilciclotetrasilossano (D4) N. CAS 556-67-2 N. CE 209-136-7
Decametilciclopentasilossano (D5) N. CAS 541-02-6 N. CE 208-764-9
Come noto l’ottametilciclotetrasilossano (INCI NAME cyclotetrasiloxane) e il decametilciclopentasilossano (INCI NAME cyclopentasiloxane) trovano largo impiego nei cosmetici, dove sono impiegati come emollienti, condizionanti in prodotti per cute e capelli e come solventi, sia utilizzati singolarmente che in miscela (cyclomethicone).
I due composti tuttavia, risultano classificabili come vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) nell’ambiente e D4 anche come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico).
Il rischio ambientale derivante dall’immissione sul mercato di tali sostanze ha portato il legislatore europeo ad adottare, nei loro confronti, una procedura di restrizione ai sensi del Titolo VIII Capo 2 del regolamento REACH.
Il provvedimento adottato dalla Commissione EU attraverso il regolamento (UE) 2018/35 stabilisce un limite massimo di concentrazione dello 0,1% in peso per l’impiego di D4 e D5 nei prodotti cosmetici che, in condizioni d’uso normali, devono essere eliminati con acqua dopo l’applicazione. Questa concentrazione di fatto garantisce la cessazione dell’uso dei due siliconi in tale categoria di prodotti poiché, per svolgere le funzioni su elencate, gli stessi devono essere impiegati a concentrazioni molto superiori.
La restrizione riguarda esclusivamente l’impiego di cyclotetrasiloxane e cyclopentasiloxane nei prodotti cosmetici da risciacquare poiché, in tali condizioni d’uso, il rilascio di D4 e di D5 nell’ambiente acquatico è massimo. Non si può realizzare, infatti, il processo di graduale evaporazione dei siliconi che avviene, invece, quando queste sostanze sono impiegate in cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le mucose.
Tale restrizione per Ottametilciclotetrasilossano e Decametilciclopentasilossano sarà inclusa nell’allegato XVII al regolamento (CE) 1907/06, che contempla l’elenco delle “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”.
Il divieto alla immissione sul mercato di cosmetici da eliminare con acqua contenenti D4 e D5 in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso dell’una o dell’altra sostanza si applica a decorrere dal 31 gennaio 2020.
1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)