La comunicazione degli integratori alimentari al medico e al consumatore: limiti e possibilità offerte dall’attuale quadro regolatorio
Il Regolamento comunitario 1924/06, che ha introdotto un nuovo e più rigido sistema di indicazione delle proprietà nutrizionali e salutistiche dei prodotti alimentari, coinvolge ogni forma di comunicazione al consumatore. La disciplina dei cosiddetti “nutrition & health claims” ha infatti il duplice obiettivo di garantire ai consumatori un migliore livello di protezione della salute, favorendo una corretta informazione per consentire loro scelte alimentari più consapevoli, e agli operatori la possibilità di fornire una comunicazione corretta e di adottare regole chiare per un mercato in continua crescita.
Nello specifico, il Regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Non si applica alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche.
Per quanto riguarda la comunicazione rivolta al medico e ad altri operatori professionali, gli Stati membri sono d’accordo sul fatto che è necessario valutare caso per caso, in base al contesto generale. Alcuni Stati membri sottolineano proprio l’importanza del contesto, ovvero che, se anche la comunicazione allo specialista può raggiungere il consumatore, rientra nel Regolamento 1924/06.
Pertanto, non vi sono divieti espliciti di informazione al medico, ma ogni Stato membro è competente e responsabile dell’applicazione del Reg.1924/06 e valuta la legittimità della comunicazione.
Come previsto dagli organismi comunitari, quando si utilizzano specifici vanti di natura salutistica, l’operatore deve tenere nella massima considerazione i claims scientificamente validati e autorizzati. Occorre quindi valutare caso per caso la natura, l’oggetto, gli scopi, i destinatari, della comunicazione prendendo in considerazione i criteri formali e sostanziali per distinguere l’informazione scientifica da quella promozionale. Alcuni dei criteri formali, senza pretesa di esaustività, possono essere la veste grafica, il format di pubblicazione, il linguaggio utilizzato, la reperibilità e disponibilità del materiale (numero di copie, disponibile a terzi). Altri criteri, di natirà più “sostanziale”, invece, fanno riferimento ai contenuti (enfasi sulle possibilità di impiego dei prodotti al fine di incentivarne il consumo), alle evidenze scientifiche, alle clinical reviews e riferimenti bibliografici, alle avvertenze e ai riferimenti sul prodotto finito piuttosto che alle sostanze ed ai singoli componenti.
Sarà la Corte di Giustizia Europea, infine, a pronunciarsi in materia.
Infatti il Tribunale di Monaco ha inoltrato il 19 gennaio scorso una domanda formale (Causa C-19/15) alla Corte di Giustizia UE per sapere se il Reg. 1924/06 (“Reg. claims”) si applichi anche nel caso in cui la comunicazione commerciale o la pubblicità di un integratore alimentare si rivolga esclusivamente al settore specializzato (medici, farmacisti, nutrizionisti).
La risposta del Giudice comunitario, attesa nei prossimi mesi, sarà vincolante per gli operatori in tutti gli Stati membri.