In occasione della riunione del Comitato permanente dei Prodotti Cosmetici del 10 Dicembre 2018, è stato espresso parere favorevole all’adozione di 4 regolamenti che modificano gli allegati del Regolamento (CE) 1223/2009.
I Regolamenti in questione disciplinano l’impiego nei cosmetici di una serie di sostanze classificate CMR, della 2-Chloro-p-phenylenediamine, della Phenylene bis-diphenyltriazine e del Climbazolo.
I progetti di regolamento sono pubblicati sul portale della Commissione europea
Di seguito una sintesi dei contenuti di ciascun regolamento.
CMR
Con alcune modifiche minori, ed in particolare con il chiarimento che “Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è autorizzata a interpretare il diritto dell’Unione, compreso l’articolo 15 del regolamento (CE) 1223/2009” questo progetto di regolamento, cosiddetto “Omnibus”, sulle sostanze classificate CMR riprende il testo già trasmesso all’Organizzazione Mondiale del Commercio il 29 giugno 2017 e contiene le seguenti disposizioni:
Inclusione nell’allegato II (sostanze vietate) di 226 sostanze CMR tra le quali: Boric acid, Borates, Tetraborates, Dibutyltin hydrogen borate, Quaternium-15, Chloracetamide, Dichloromethane, Formaldehyde, Paraformaldehyde, Methylene glycol;
Modifica della voce 395 dell’allegato II –Hydroxy-8-quinoline and its sulphate- con eliminazione del riferimento a usi ammessi in allegato III 1;
Modifica in allegato III della voce 12 –Hydrogen peroxide- ed altri composti o miscele che liberano hydrogen peroxide, incluse carbamide peroxide e zinc peroxide con l’indicazione della eccezione per le sostanze in allegato II:- No 13972, 13983, 13994;
Inserimento in allegato III della voce 311- Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide- (TPO), per l’uso professionale nei sistemi per unghie artificiali allo 5% e della voce 312- Furfural- alla concentrazione massima dello 0,001 %;
Modifica in allegato V della voce n.28 –Polyaminopropyl biguanide- con riduzione della concentrazione massima consentita come conservante allo 0,1% ed inserimento della condizione “Non utilizzare in applicazioni che possono portare all’esposizione dei polmoni dell’utente finale per inalazione”.
Il testo è stato adottato dal Comitato permanente per i prodotti cosmetici con 22 voti favorevoli e 6 contrari.
2-CHLORO-P-PHENYLENEDIAMINE
Facendo seguito al parere negativo del Comitato scientifico SCCS del 2013, la 2 -Chloro-p-Phenylenediamine, sulphate e dihydrochloride salts saranno vietati nei prodotti per la colorazione dei capelli, inclusi prodotti per colorare ciglia e sopracciglia.
Di conseguenza sono aggiunti nell’allegato II del Regolamento cosmetici, lista delle sostanze il cui utilizzo non è ammesso nei cosmetici.
Il testo è stato approvato all’unanimità dal Comitato permanente. In allegato II è riportato il testo del Regolamento.
PHENYLENE BIS-DIPHENYLTRIAZINE
La Phenylene Bis-Diphenyltriazine per l’uso come filtro UV nei cosmetici ha ricevuto un parere positivo da SCCS nel luglio 2018.
La sostanza sarà quindi aggiunta all’allegato VI del regolamento sui cosmetici per l’uso in prodotti per la protezione solare e altri prodotti cosmetici ad una concentrazione massima del 5%, ad eccezione delle applicazioni che potrebbero portare all’esposizione dei polmoni dell’utente finale per inalazione.
Il testo è stato adottato dal comitato permanente per i prodotti cosmetici con 27 voti favorevoli e 1 astensione.
CLIMBAZOLE
I contenuti del regolamento che riguarda l’uso del Climbazole nei cosmetici è identico al progetto già trasmesso all’OMC il 18 ottobre 2018.
L’uso di Climbazole come agente conservante e antiforfora sarà soggetto a nuove restrizioni:
Come conservante, ammesso solo nelle lozioni per capelli (allo 0,2%), nelle creme per il viso (allo 0,2%), negli shampoo per capelli da risciacquare (allo 0,5%), nei prodotti per la cura dei piedi (0,2%)
Come agente antiforfora l’unico utilizzo ammesso è negli shampoo da sciacquare alla concentrazione massima del 2,0%.
Il regolamento in questione è stato adottato dal Comitato permanente con 24 voti a favore e 4 contrari.
Tempi di adeguamento
I tempi di adeguamento per la messa in conformità dei prodotti e per la immissione sul mercato di quelli non conformi dovranno essere calcolati a partire dalla data di pubblicazione dei regolamenti in questione e della loro data di entrata in vigore. Salvo che per quel che concerne il divieto riguardante le sostanze CMR che dovrebbe essere praticamente contestuale alla entrata in applicazione del regolamento specifico, per gli l’adeguamento dei prodotti alle altre disposizioni di carattere restrittivo sono indicati rispettivamente 6 mesi per la messa in conformità dei prodotti e 9 mesi per la cessione al consumatore finale di quelli non conformi.
1 L’uso della sostanza nei cosmetici non è più ammesso nemmeno come stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare e non
2 Sodium perborate, sodium peroxometaborate; sodium peroxoborate
3 Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate
4 Perboric acid, sodium salt, perboric acid, sodium salt, monohydrate