La Corte di giustizia europea (CGE) ha emesso una sentenza nella causa C-524/18 relativa all’interpretazione dell’art. 10, par. 3, del regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La domanda di pronuncia pregiudiziale faceva riferimento a due quesiti, vale a dire in che modo si dovrebbe stabilire il collegamento tra un claim generale e un claim specifico dall’elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate ai sensi dell’art. 10, par. 3, e se è necessario fornire anche gli elementi di prova in caso di riferimento a benefici generali e non specifici ai sensi di tale articolo.
Articolo 10
Condizioni specifiche
- Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra due aziende tedesche leader nella fabbricazione di prodotti per la salute in merito al presunto carattere ingannevole dell’etichetta di un integratore alimentare a base di Ginkgo biloba, colina, zinco e vitamine B1, B2, B5 e B12. L’integratore rivendica, nella parte frontale della confezione, l’indicazione “Vitamine del gruppo B e zinco per cervello, nervi, concentrazione e memoria”.
Sul retro della confezione figura, oltre a particolari indicazioni relative al ginkgo e alla colina e ad indicazioni sulla salute autorizzate dal Reg. (CE) 1924/2006 per le vitamine B1, B2, B5 e B12, l’acido folico e lo zinco, la seguente dicitura: “Per la memoria, la concentrazione e la capacità di affrontare i compiti della vita quotidiana, sono importanti un regolare esercizio mentale e un’alimentazione sana. Il metabolismo del cervello e dei nervi dipende quindi anche da un buon apporto di nutrienti”.
Il querelante contesta all’azienda che commercializza tale integratore di aver violato gli artt. 3, secondo comma, lettera a), 5, par. 1, lettera a), 6, par. 1, e 10, par. 1, del Reg. (CE) 1924/2006, nonché l’art. 5, par. 1, della legge tedesca (UWG) sulla concorrenza sleale, e l’art. 11, par. 1, del codice nazionale in materia di prodotti alimentari, generi di consumo e mangimi, chiedendo al Tribunale del Land (Düsseldorf, Germania) che l’impresa venga condannata, a pena di sanzione pecuniaria, a cessare di pubblicizzare l’integratore alimentare fintanto che l’indicazione in questione figuri sulla parte anteriore della confezione. Secondo il querelante il claim “Vitamine del gruppo B e zinco per cervello, nervi, concentrazione e memoria” è da considerarsi una indicazione specifica sulla salute ai sensi dell’art. 10, par. 1, del Reg. (CE) 1924/2006.
A seguito del respingimento di tale ricorso da parte del Tribunale del Land, il querelante ha presentato un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte federale di giustizia tedesca. Di fronte ai dubbi interpretativi emersi in relazione alle disposizioni previste all’art. 10, par. 3, del Reg. (CE) 1924/2006, la Corte federale di giustizia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia europea (CGE) le seguenti questioni pregiudiziali:
1. «Se un riferimento a benefici generali e non specifici per lo stato di salute sia “accompagnato”, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 da indicazioni specifiche sulla salute conformemente ad uno degli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del medesimo regolamento, qualora il riferimento si trovi sul fronte e le indicazioni autorizzate figurino sul retro di una confezione e, nella percezione del pubblico, dal punto di vista del contenuto tali indicazioni siano chiaramente associate al riferimento, ma il riferimento non rechi un richiamo evidente come, ad esempio, un asterisco di rinvio alle indicazioni presenti sul retro».
2. «Se debbano sussistere le prove scientifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 anche per i riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento».
Per quanto riguarda la questione n. 1, la CGE sostiene che da una lettura sistemica dell’articolo 10 del Reg. (CE) 1924/2006 risulta che il par. 3 istituisce una deroga al principio stabilito al par. 1 “Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14”, e che pertanto il requisito di accompagnamento stabilito al par. 3 deve essere interpretato restrittivamente.
Tale concetto è ribadito al punto 3 dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/63 che dispone al riguardo, che “[…], quando si fa riferimento a benefici generali e non specifici, tale riferimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute figurante nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite del registro dell’Unione. Ai fini del regolamento, l’indicazione specifica autorizzata sulla salute che accompagna la dicitura che fa riferimento a benefici sanitari generali e non specifici deve figurare «accanto a» o «dopo» tale dicitura.”
Da tali elementi risulta che il requisito di «accompagnamento» deve essere interpretato nel senso che richiede non soltanto che l’indicazione specifica sulla salute precisi il contenuto del claim formulato in termini generali (dimensione materiale), ma anche che la collocazione di tali due indicazioni sulla confezione del prodotto consenta a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto di comprendere il collegamento “visivo” tra le suddette indicazioni. In linea di principio, il riferimento a benefici generali e l’indicazione specifica dovrebbero trovarsi spazialmente vicine. In via eccezionale, il requisito di un collegamento visivo diretto potrebbe essere soddisfatto, mediante un rinvio esplicito, quale un asterisco, qualora quest’ultimo assicuri, in modo chiaro e perfettamente comprensibile per il consumatore, la corrispondenza di contenuto, sul piano spaziale, tra le indicazioni sulla salute e il riferimento.
Alla luce di tali elementi, la CGE dichiara che l’art. 10, par. 3, del Reg. (CE) 1924/2006 non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio (es. asterisco) tra i due.
In relazione alla seconda questione, sebbene il testo dell’art. 10, par. 3, del Reg. (CE) 1924/2006, a differenza di quello dell’art. 10, par. 1, non contenga un rinvio esplicito ai requisiti generali del capo II di detto provvedimento, nel quale figurano gli artt. 5, par. 1, lettera a) (“si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;”) e 6, par. 1 (“Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate”), al fine di garantire un elevato livello di tutela del consumatore, in particolare dalle indicazioni fuorvianti, qualsiasi indicazione sulla salute deve essere avvalorata da prove scientifiche fondate e autorizzata soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile (considerando 17 e 23 del Reg. (CE) 1924/2006).
Sulla base di tali considerazioni, l’articolo 10, paragrafo 3, del Reg. (CE) 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera a), e dell’art. 6, par. 1, di tale provvedimento. A tal fine, è ritenuto sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 del regolamento.