Come noto a febbraio 2018, con il regolamento (UE) 2018/2901, la Commissione europea ha fissato un tenore massimo di 1000 mcg/kg per i glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e grassi vegetali immessi sul mercato come tali o per l’uso come ingredienti negli alimenti2. Tali limiti sono stati inseriti nella parte 4 “3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e glicidil esteri degli acidi grassi” del Reg. (CE) 1881/20063 accanto ai tenori massimi già precedentemente stabiliti per 3-MCPD in proteine vegetali idrolizzate e salsa di soia.
E’, tuttavia, ancora in discussione, in ambito comunitario, la questione relativa al tenore massimo di 3-MCPD negli oli e grassi vegetali (es. olio di palma) destinati al consumo diretto o da usarsi come ingredienti negli alimenti, per il quale, la Commissione europea, sulla base del principio ALARA (livello più basso ragionevolmente ottenibile), ha proposto un limite di 2 mg/kg4.
All’inizio di febbraio, EFSA ha pubblicato l’opinione riguardante gli aggiornamenti sulla valutazione del rischio del 3-MCPD e suoi esteri degli acidi grassi (lettera circolare del 9.02.18), parere che è stato oggetto di discussione nell’ultimo incontro del Comitato di esperti sui contaminanti ambientali riunitosi a Brussels lo scorso 22 giugno.
In tal occasione sono state avanzate due proposte riguardanti i tenori massimi per 3-MCPD esteri e glicidil esteri (GE) negli oli vegetali e per l’olio di pesce (problema riguardante anche gli integratori alimentari a base di oli di pesce in cui sono stati trovati livelli elevati di 3-MCPD).
La prima proposta è quella di fissare un unico limite per tutti gli oli vegetali (possibilmente anche per l’olio di pesce), la seconda è di stabilire due limiti, uno più restrittivo (3 mg/kg) per l’olio di palma, la matrice più critica, ed un secondo più basso (< 2,5 mg/kg) per gli altri oli vegetali come l’olio di cocco, di soia, di arachidi, di girasole, di colza e di palmisti.
Il limite di 3 mg/kg per il 3-MCPD negli oli e grassi vegetali è stato oggetto di discussione durante un seminario a cui hanno partecipato Commissione, EFSA e FEDIOL (l’associazione di riferimento in Europa per l’industria degli oli vegetali). Quest’ultima ritiene plausibile tale valore e spera di poterlo applicare prima della fine del 2020, con l’impegno di adottare nel frattempo tutte le misure necessarie per abbassare tale limite a 2,5 mg/kg entro fine 2022, fermo restando i dubbi circa la sua applicabilità alle molte miscele di oli disponibili sul mercato, la cui composizione in molti casi non è neppure riportata in etichetta.
Un punto importante emerso durante tale incontro è il contenuto di 3-MCPD nell’olio che dipende in gran parte dalla qualità e dall’origine geografica dell’olio non raffinato.
La Commissione ha fatto presente che l’adozione delle GAP (buone pratiche agricole) e l’ottimizzazione delle procedure di raffinazione potrebbero portare ad un maggior controllo e possibile riduzione dei livelli di 3-MCPD esteri e dei glicidil esteri.
Durante il seminario, FEDIOL ha proposto un limite di 750 μg/kg per il 3-MCPD negli oli e grassi vegetali destinati agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia. SNE (associazione di riferimento per l’industria di alimenti destinati a gruppi specifici di persone) ha suggerito invece un limite di 1000 μg/kg.
Per quanto riguarda l’olio di pesce, che interessa anche il settore degli integratori alimentari, si è sottolineato il suo basso consumo e i differenti livelli di 3-MCPD trovati in questa matrice. L’intenzione è comunque quella di stabilire un limite anche nell’olio di pesce (a tal proposito saranno coinvolte nella discussione anche le associazioni di settore) e di adottare specifiche misure di attenuazione
1 Regolamento (UE) 2018/290 della Commissione del 26 febbraio 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi vegetali, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. GU europea L 55 del 27.02.2018.
2 Il limite scende a 500 mcg/kg quando questi ingredienti sono destinati alla produzione di alimenti per lattanti e per la prima infanzia (si veda ns lettera circolare del 28.02.18).
3 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. GU europea L 364 del 20.12.2006.
4 Riunione del Comitato di esperti sui contaminanti industriali e ambientali del 20 dicembre 2016 (si veda ns lettera circolare del 11.01.17)