Numerose sono le modifiche apportate agli allegati del regolamento cosmetici derivanti dall’applicazione di regolamenti di adeguamento al progresso tecnico del Reg. (CE) 1223/09, pubblicati sulla GUCE nel mese di luglio 2016, come di seguito riportato:
F Autorizzato l’impiego del Nerofumo (carbon black) nella forma nanomateriale Dal 1 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dal reg. (UE) 2016/1120 1, il Nerofumo (carbon black) è autorizzato per l’impiego come colorante anche nella sua forma nano (allegato IV/n. d’ordine 126a) alla concentrazione massima del 10% con il divieto d’uso in formulazioni che possono comportare un’esposizione alla sostanza per inalazione. Il regolamento ha contestualmente aggiornato i criteri di purezza precedentemente stabiliti per il nerofumo non-nano (numero d’ordine 126), adottando anche per tale forma gli stessi i criteri imposti per la versione nano-materiale.
F Autorizzato l’impiego del conservante Ethyl Lauroyl Arginate HCl nei colluttori Dal 1 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dal reg. (UE) 2016/11212, l’Ethyl Lauroyl Arginate HCl potrà essere utilizzato come conservante anche nei colluttori ad una concentrazione massima dello 0,15% e con il divieto di impiego in preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 10 anni. L’uso come conservante era già autorizzato nei cosmetici con la sola esclusione di prodotti per labbra, prodotti per il cavo orale e prodotti spray (allegato V/n. d’ordine 58).
F Regolamentato l’uso nelle tinture per capelli di 9 coloranti Dal 10 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto da Reg. (UE) 2015/1193 viene regolamentato l’impiego nelle tinture per capelli di 9 coloranti che sono pertanto inseriti in allegato III del reg. 1223/094. Si tratta di: HC Blue No.17, HC Blue No.15, Acid Green 25, Acid Violet 43, 2-Methoxymethyl-p- Phenylenediamine e 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate, Hydroxyanthraquinoneaminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate, Disperse Red 17, Acid Black 1, Pigment Red 57 Per ciascuna sostanza sono state stabilite specifiche condizioni d’uso in termini di concentrazioni massime impiegabili nei preparati e avvertenze da riportare in etichetta. A decorrere dal 10 agosto 2016, potranno quindi essere immessi sul mercato, e ceduti al consumatore finale, esclusivamente i cosmetici contenenti le su elencate sostanze che risultino conformi a quanto stabilito dal Reg. (UE) 2015/119.
F Autorizzato l’uso come filtro UV del Biossido di titanio nano-materiale A decorrere dal 3 agosto 2016, sarà possibile utilizzare come filtro UV anche la forma nano-materiale del Biossido di titanio (CAS 13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2) alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/11435. La sostanza è stata inserita nell’allegato VI al regolamento cosmetici, Elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici, con il numero d’ordine 27bis per l’uso nei prodotti per la protezione della pelle dal sole, fatta eccezione per i prodotti spray o comunque che possano portare ad una esposizione polmonare al composto per inalazione. Nelle “Condizioni di utilizzo” sono riportate le specifiche fisico-chimiche della forma nano utilizzabile (quali purezza, struttura e aspetto fisico, distribuzione dimensionale numerica delle particelle, rapporto dimensionale, superficie specifica per unità di volume e attività fotocatalitica) e precisate le sostanze utili per il possibile rivestimento. L’uso nei cosmetici del Biossido di titanio, in forma non nano, è già autorizzato, sia come colorante (allegato IV/n. 143 del regolamento (CE) n. 1223/20096) che come filtro UV (allegato VI/n. 27). L’aggiornamento introdotto dal regolamento (UE) 2016/1143 si riflette anche sulle specifiche del numero d’ordine 27, per l’inserimento di un rimando (**) accanto alla concentrazione massima di sostanza ammessa nel prodotto finito che specifica che “In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g” (cioè il 25%).
F Aggiornate le condizioni d’uso del conservante Methylisothiazolinone A decorrere dal 12 febbraio 2017, ai sensi di quanto disposto dal Reg. Regolamento (UE) 2016/1198 1, il Methylisothiazolinone (allegato V/57) potrà essere impiegato esclusivamente nei prodotti da risciacquo, ad una concentrazione massima d’uso nei prodotti dello 0,01% p/p (100 ppm). Il Methylisothiazolinone, il cui uso è estremamente diffuso sia nei cosmetici che nei prodotti per la casa e nei prodotti industriali, ha dimostrato di avere effetti sensibilizzanti e allergenici. Poiché non è stato possibile dimostrare per quale soglia di concentrazione il conservante non induca sensibilizzazione o fenomeni di allergia da contatto, la Commissione europea ha deciso di limitarne l’uso ai cosmetici destinati ad essere risciacquati, confermandone la concentrazione d’impiego già autorizzata.