Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale europea, serie L 337 del 19 dicembre 2017, sono state pubblicate le seguenti decisioni di esecuzione riguardanti l’immissione sul mercato di nuovi ingredienti alimentari:
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2373 della Commissione del 14 dicembre 2017 che autorizza l’immissione sul mercato dell’idrossitirosolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2375 della Commissione del 15 dicembre 2017 che autorizza l’immissione sul mercato dell’acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/2373
A seguito del parere positivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)1, la Commissione europea ha autorizzato l’immissione sul mercato UE dell’idrossitirosolo sintetico («idrossitirosolo») quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) 258/97.
Tale sostanza potrà essere impiegata in:
oli di pesce e vegetali (esclusi gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva come definiti nell’allegato VII, parte VIII, del Reg. (UE) 1308/2013) immessi sul mercato in quanto tali, alla dose massima di 0,215 g/kg;
grassi da spalmare, quali definiti nell’allegato VII, parte VII, del Reg (UE) 1308/2013, immessi sul mercato in quanto tali, alla dose massima di 0,175 g/kg.
Nella lista ingredienti tale sostanza dovrà essere riportata con la denominazione “idrossitirosolo”. L’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo deve recare le seguenti avvertenze:
a) Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne in gravidanza o in allattamento;
b) Questo prodotto alimentare non è adatto per la cottura, la cottura al forno e la friggitura.
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/2375
A seguito dell’opinione positiva dell’EFSA sull’impiego dell’acido N-acetil-D-neuramminico sintetico (acido N-acetil-D-neuramminico, NANA)2, la Commissione ne ha autorizzato l’immissione sul mercato quale nuovo ingrediente alimentare.
L’ingrediente può essere aggiunto a diversi prodotti alimentari ai livelli massimi indicati nella tabella di seguito riportata (Allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2017/2375).
nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l di formula ricostituita;
negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, in concentrazione non superiore a 0,05 g/kg per gli alimenti solidi;
negli alimenti a fini medici speciali per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, in concentrazione che varia a seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia a cui sono destinati, e comunque non superiore ai livelli massimi stabiliti per i restanti prodotti in questione;
nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, in concentrazione non superiore a 0,2 g/l per le bevande e 1,7 g/kg per le barrette;
negli alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in concentrazione non superiore a 1,25 g/kg;
nei prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l;
nei prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione, prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l nelle bevande e 0,4 g/kg negli alimenti solidi;
nei prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l nelle bevande e 0,25 g/kg negli alimenti solidi;
nelle barrette ai cereali, in concentrazione non superiore a 0,5 g/kg;
negli edulcoranti da tavola, in concentrazione non superiore a 8,3 g/kg;
nelle bevande a base di frutta e di verdura, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l;
nelle bevande aromatizzate, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l;
nel caffè speciale, nel tè, nelle infusioni a base di frutta ed erbe, nella cicoria, negli estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria, nei preparati di tè, di piante, di frutta e di cereali per infusioni, in concentrazione non superiore a 0,2 g/kg;
negli integratori alimentari, in concentrazione non superiore a 300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni), 55 mg/giorno per i lattanti, 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia e 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni
L’uso dell’acido N-acetil-D-neuramminico sintetico è autorizzato anche in specialità di caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, alla dose di 0,2 g/kg e in integratori alimentari. In questi ultimi prodotti la dose raccomandata giornaliera varia a seconda della fascia di popolazione alla quale il prodotto è destinato.
La sostanza dovrà essere riportata nella lista ingredienti come: “acido N-acetil-D-neuramminico”.
Pur considerando sicuro l’acido N-acetil-D-neuramminico secondo gli usi ed i livelli d’uso proposti, l’EFSA ha sollevato preoccupazioni circa la possibile esposizione combinata a tale sostanza da varie fonti nei bambini di età inferiore a 10 anni, esposizione che non deve non superare 11 mg/kg di peso corporeo. Per evitare che ciò succeda, l’etichetta dell’integratore alimentare deve riportare una specifica avvertenza secondo la quale “il prodotto non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuramminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore”.
1 EFSA, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Safety of hydroxytyrosol as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97. EFSA Journal 2017;15(3):4728 [23 pp.], doi: 10.2903/j.efsa.2017.4728
2 EFSA, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Safety of synthetic N-acetyl-d-neuraminic acid as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97. EFSA Journal 2017;15(7):4918 [28 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4918