Informiamo che il Ministero delle politiche agricole, attraverso un proprio Comunicato stampa (Comunicato stampa MiPAAF 18.04.2017) ricorda che da mercoledì 19 aprile 2017, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari di cui all’Allegato n. 1 del Decreto 9.12.2016.
Riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che il Decreto “origine latte ” ha comunque previsto un periodo transitorio, grazie al quale i prodotti di che trattasi immessi sul mercato o etichettati prima del 19.04.2017, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore, vale a dire non oltre il 16.10.2017.
L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
COSA CAMBIA DAL 19 APRILE 2017
L’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) “PAESE DI MUNGITURA: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “PAESE DI CONDIZIONAMENTO O TRASFORMAZIONE: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.