Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale europea, i Regolamenti (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 e 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021 che modificano il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo e di cadmio in alcuni prodotti alimentari.
PIOMBO
Nella sua opinione sulla sicurezza del piombo negli alimenti del 2010, l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha rilevato che tale metallo può causare neurotossicità nella fase di sviluppo nei bambini, nonché problemi cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti, concludendo tuttavia che non vi erano elementi indicanti una soglia per una serie di parametri critici, tra cui la neurotossicità nella fase di sviluppo e la nefrotossicità negli adulti. Sulla base di ciò, non era stato, pertanto, possibile ricavare per questo elemento una dose settimanale tollerabile. Nelle sue conclusioni, l’Autorità aveva espresso preoccupazione quanto alla possibilità che gli attuali livelli di esposizione alimentare al piombo potessero incidere sullo sviluppo neurologico dei feti, dei lattanti e dei bambini.
Le conclusioni dell’Autorità sono state successivamente confermate dal JECFA (Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari e i contaminanti) nella sua relazione del 2010.
Pertanto, alla luce di queste preoccupazioni e dei dati più recenti raccolti sulla presenza di piombo negli alimenti, la Commissione ha ritenuto opportuno rivedere i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari già disciplinati dal Reg. (CE) 1881/20061 ed inserirne di nuovi.
In tabella sono riportati i limiti di piombo che sono stati abbassati per alcuni alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i tenori massimi di nuovo inserimento (per curcuma e zenzero fresco, nelle spezie essiccate, nel sale e nei sali non raffinati):
Codice |
Prodotti alimentari |
Tenori massimi di piombo |
|
Nuovo limite |
vigente |
||
3.1.2 |
Formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini commercializzate in polvere* |
0,020 |
0,050 |
3.1.3 |
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, diversi da quelli di cui al punto 3.1.5 |
0,020 |
0,050 |
3.1.4 |
Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini commercializzati in polvere* |
0,020 |
0,050 |
3.1.5 |
Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.4 |
|
|
|
commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta |
0,020 |
0,030 |
|
da preparare mediante infusione o decozione |
0,50 |
1,50 |
3.1.15 |
Funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco |
0,80 |
– |
3.1.26 |
Spezie essiccate |
|
|
|
Spezie ottenute da frutti |
0,60 |
– |
|
Spezie ottenute da radici e da rizomi |
1,50 |
– |
|
Spezie ottenute da corteccia |
2,0 |
– |
|
Spezie ottenute da boccioli e da pistilli di fiori |
1,0 |
– |
|
Spezie ottenute da semi |
0,90 |
– |
3.1.27 |
Sale, tranne i seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso |
1,0 |
– |
|
I seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso |
2,0 |
– |
* Nei prodotti commercializzati allo stato liquido, il limite è rimasto invariato (0,010 mg/kg).
L’allegato del Reg. (CE) 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del Regolamento (UE) 2021/1317.
Dato che il piombo è un cancerogeno genotossico lieve ad azione indiretta e che la sua presenza rappresenta, quindi, un rischio più elevato per la salute pubblica, i prodotti alimentari elencati nell’allegato, non conformi ai nuovi limiti, che sono stati legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento (30 agosto 2021), possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.
CADMIO
Nella sua opinione sulla sicurezza del cadmio negli alimenti del 20091, l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha concluso che tale metallo è tossico soprattutto per i reni e, in particolare, per le cellule tubolari prossimali dove si accumula nel tempo e può causare disfunzione renale. Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di cadmio pari a 2,5 μg/kg p.c. evidenziando, tuttavia, che l’esposizione media degli adulti a tale elemento nell’Unione europea era vicina o leggermente superiore a tale valore. Inoltre, ha rilevato che in sottogruppi della popolazione quali vegetariani, bambini e persone che vivono in zone altamente contaminate, si può riscontrare una dose settimanale pari a circa il doppio rispetto a quella tollerabile.
In seguito a tale parere, nel 2012 l’EFSA ha pubblicato una relazione scientifica2 nella quale ha confermato che nei bambini e negli adulti al 95° percentile, l’esposizione al cadmio potrebbe superare i valori guida basati sulla salute.
Rispetto all’attuale classificazione dei prodotti alimentari per i quali nel Reg. (CE) 1881/2006 sono già stabiliti limiti di cadmio, il regolamento (UE) 2021/1323 prevede una netta distinzione tra frutta e ortaggi, attualmente inclusi in un’unica voce, fissando per frutta e frutta a guscio (categoria 3.2.1) nuovi limiti di cadmio per i seguenti frutti:
- 3.2.1.2 Bacche e piccola frutta, eccetto i lamponi: 0,030 mg/kg di peso fresco;
3.2.1.3 Lamponi: 0,040 mg/kg.
- 3.2.1.5.1 Frutta a guscio6, eccetto i pinoli: 0,20 mg/kg di peso fresco;
3.2.1.5.2 pinoli: 0,30 mg/kg.
Il regolamento (UE) 2021/1323 introduce nel Reg. (CE) 1881/2006 una diversa classificazione degli ortaggi, specificando inoltre che nella voce “Ortaggi a foglia” (categoria 3.2.6) sono comprese le erbe aromatiche con i seguenti tenori massimi di cadmio:
- 3.2.6.1 Ortaggi a foglia, eccetto quelli elencati al punto 3.2.6.2: 0,10 mg/kg di peso fresco;
- 3.2.6.2 Foglie di spinaci e simili, plantule di senape ed erbe fresche: 0,20 mg/kg.
Ai funghi, attualmente compresi negli ortaggi, è stata dedicata una specifica categoria e sono stati introdotti tenori massimi di cadmio per i semi oleosi, ad oggi non ancora disciplinati (tabella):
Codice |
Prodotti alimentari |
Tenori massimi di cadmio (mg/kg di peso fresco) |
|
Nuovo limite |
Limite vigente |
||
3.2.9.2 |
Lentinula edodes (Shiitake) e Pleurotus ostreatus (orecchioni) |
0,15 |
0,20 |
3.2.11 |
Semi oleosi |
|
|
3.2.11.1 |
Semi oleosi, eccetto quelli elencati ai punti 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 e 3.2.11.6 |
0,10 |
– |
3.2.11.2 |
Semi di colza |
0,15 |
– |
3.2.11.3 |
Arachidi e semi di soia |
0,20 |
– |
3.2.11.4 |
Semi di senape |
0,30 |
– |
3.2.11.5 |
Semi di lino e semi di girasole |
0,50 |
– |
3.2.11.6 |
Semi di papavero |
1,20 |
– |
*I tenori massimi non si applicano alla frutta a guscio o ai semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione di olio, a condizione che la frutta a guscio o i semi oleosi pressati restanti non siano commercializzati come alimenti. Nel caso in cui la frutta a guscio o i semi oleosi pressati restanti siano commercializzati come alimenti, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento
Oltre ai tenori massimi di cadmio, rimasti invariati, stabiliti dal Reg. (CE) 1881/2006 nelle formule per lattanti e di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia, a base di proteine di latte vaccino o di isolati proteici della soia, il regolamento (UE) 2021/1323 introduce la nuova categoria delle formule per bambini nella prima infanzia a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino, fissando i seguenti limiti di cadmio:
Codice Prodotti alimentari
|
|
Nuovo limite |
Limite vigente |
|
Formule per bambini nella prima infanzia |
|
|
|
|
commercializzate in polvere e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino |
0,020 |
– |
|
|
commercializzate allo stato liquido e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino |
0,010 |
– |
|
Stabilito inoltre il limite di 0,50 mg/kg di cadmio nel sale (cat. 3.2.21).
I prodotti alimentari elencati nell’allegato, non conformi ai nuovi limiti, che sono stati legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento (31 agosto 2021), possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.