La Commissione europea ha intenzione di disciplinare l’uso dell’astaxantina negli integratori alimentari alla luce del parere scientifico sulla sua sicurezza come nuovo alimento espresso, nel 2020, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Nella su citata opinione, il panel NDA segnalava come, sulla base dei dati disponibili sull’esposizione della popolazione generale all’astaxantina, l’assunzione combinata di alimenti che ne sono fonte, in particolare pesce e crostacei, con integratori alimentari che ne apportano fino ad 8 mg/die (come previsto dalle condizioni d’uso del nuovo alimento), determina un superamento della dose giornaliera accettabile (DGA) stabilita per questa sostanza sia nei bambini di età compresa tra 10 e 14 anni che, soprattutto, nella fascia dei neonati tra 4 e 6 mesi.
Sulla base di queste informazioni, la Commissione UE ha deciso di valutare, di concerto con gli Stati membri, come meglio regolamentare l’impiego di questa fonte di astaxantina negli integratori alimentari, proponendo tre possibili soluzioni:
a. mantenere l’attuale livello massimo di assunzione disposto per la sostanza (40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg astaxantina al giorno), stabilendo l’obbligo di inserire nella etichetta dei prodotti una avvertenza obbligatoria in relazione alla fascia di popolazione per la quale il prodotto non è idoneo;
b. ridurre l’attuale livello massimo di assunzione della astaxantina per renderlo idoneo a tutta la popolazione di età > di 3 anni;
c. lasciare invariata l’attuale situazione (uguale livello di assunzione e nessuna avvertenza).
In occasione dell’ultima riunione del gruppo di esperti sui nuovi alimenti, tenutasi il 20-21 maggio, gli Stati membri si sono espressi a favore della prima soluzione, votando l’introduzione, nelle condizioni d’uso del nuovo ingrediente alimentare “Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis”, di una indicazione relativa al fatto che i prodotti contenenti tale ingrediente non devono essere consumati da lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore ai 14 anni.
Il Ministero della salute italiano si era dichiarato favorevole all’opzione c, non considerando la fascia di età entro i 14 anni una popolazione target per gli integratori alimentari a base di astaxantina. In ambito nazionale, infatti, l’uso di astaxantina, in forme che hanno fatto registrare negli integratori alimentari una storia di consumo alimentare consolidato in Europa da prima del 1997, è attualmente ammesso senza alcuna condizione o restrizione d’uso.
Il provvedimento prevede che “Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina destinati alla popolazione generale che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino alla data di conservazione minima o alla data di scadenza” tuttavia, gli operatori del settore alimentare sono tenuti ad esporre nei luoghi di vendita di tali integratori alimentari (privi della relativa avvertenza in etichetta) un avviso che informi i consumatori che tali prodotti non devono essere consumati da lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.