Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale europea, serie L177/9 del 13 luglio 2018, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l’immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.
Il provvedimento autorizza l’impiego del nuovo ingrediente alimentare esclusivamente negli integratori destinati alla popolazione adulta, alla dose massima giornaliera di 1 grammo.
La sostanza andrà riportata nella lista ingredienti degli alimenti che la conterranno come «lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina».
Al momento per tale ingrediente non è autorizzata, e quindi rivendicabile, alcuna indicazione sulla salute.
Ricordiamo che il lisozima (non idrolizzato) ottenuto da uova di gallina è autorizzato come additivo alimentare (E 1105) ai sensi del regolamento (CE) 1333/081 ed è impiegabile, come conservante, in alcuni formaggi, prodotti caseari, birra e in poche altre bevande alcoliche.
Il richiedente, sulla base di tale premessa, aveva chiesto che il lisozima idrolizzato fosse autorizzato all’impiego non solo negli integratori alimentari, ma anche in altre categorie di alimenti tra cui le bevande. La Commissione, tuttavia, tenendo in considerazione le preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri sul rischio di una assunzione eccessiva della sostanza da parte dei consumatori, ha stabilito di autorizzarne l’impiego esclusivamente negli integratori alimentari, alle condizioni su riportate.
Nonostante l’ingrediente sia sottoposto ad idrolisi, in assenza di garanzie che tale processo annulli l’allergenicità derivante dalla matrice alimentare (uova), si ricorda l’obbligo di evidenziare graficamente il termine “uova” nel contesto della denominazione dell’ingrediente, come previsto dall’art. 21 del regolamento (UE) 1169/20112 sulla fornitura di informazioni ai consumatori (“lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina”).
Come previsto dal regolamento (UE) 2015/22833, l’ingrediente sarà ora inserito, con le relative condizioni d’uso e le specifiche di purezza, nelle Tabelle 1 e 2 dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/24704.
1 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)
2 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)
3 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU europea L 327 del 11.12.2015).
4 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU europea L 351 del 30.12.2017)