Segnaliamo che in Gazzetta ufficiale europea, serie L 258 del 7 agosto 2020, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163 della Commissione del 6 agosto 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2017/2470 della Commissione. L’ingrediente, ricavato da funghi Agaricus bisporus omogenizzati e sottoposti a raggi UV al fine di incrementare la sintesi della vitamina D2, è stato autorizzato dalla Commissione UE a seguito del parere positivo espresso circa la sua sicurezza di impiego dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)1.
Sulla base dei dati forniti dal richiedente, e della opinione dell’EFSA, la polvere di funghi contenente vitamina D2 potrà essere utilizzata in diverse tipologie di alimenti e bevande tra cui alimenti a fini medici speciali (con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti) ed integratori alimentari destinati alla popolazione generale sopra l’anno di età. In entrambe queste categorie di alimenti il prodotto potrà essere impiegato fino ad apportare una concentrazione massima giornaliera di vitamina D2 di 15 μg (corrispondente al 300% del relativo VNR).
La denominazione del nuovo ingrediente da riportare sull’etichetta dei prodotti che lo contengono è “Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D” o “Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2”.
Gli integratori alimentari contenenti la polvere di funghi con vitamina D2 dovranno inoltre obbligatoriamente riportare in etichetta l’indicazione secondo cui “L’integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti”.
La Commissione ha concesso al richiedente la tutela dei dati di proprietà industriale per gli studi presentati a supporto della sicurezza di impiego della sostanza, ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all’art. 26 del Reg. (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti2.
Pertanto, per i prossimi 5 anni, l’immissione sul mercato della “polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2” sarà concessa in via esclusiva a tale richiedente. Questo non impedisce ad altri richiedenti di presentare ulteriori domande per l’autorizzazione dello stesso ingrediente, a condizione che, per dimostrarne la sicurezza di impiego, non si faccia riferimento ai dati scientifici protetti o non si sia ottenuto il consenso ad utilizzarli da parte del primo richiedente. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163, oltre ad autorizzare l’immissione sul mercato del nuovo ingrediente, aggiorna anche l’Elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al Regolamento (UE) 2017/24703, per inserire nel contesto delle tabelle 1 e 2 del suo allegato la voce “Polvere di funghi contenente vitamina D2” e le sue specifiche
1 Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA – EFSA). Scientific Opinion on the safety of vitamin D2 mushroom powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283. EFSA Journal 2020;18(1):5948, 23 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5948
2 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327/1 del 11.12.2015).
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi
alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351/72
del 30.12.2017).