Le indicazioni conformi alla nuova normativa sull’etichettatura ambientale sono obbligatorie dal 1 gennaio 2023
Il 28 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), riguardante l’adozione delle linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’articolo 219 co.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
Le linee guida sono parte integrante del decreto in quanto forniscono un supporto pratico agli operatori per l’applicazione della normativa sull’etichettatura ambientale.
Le norme tecniche si applicano a tutti i settori produttivi fatta eccezione per i farmaci e i dispositivi medici.
L’etichettatura ambientale cambia sulla base della sua commercializzazione, infatti:
- se commercializzato al consumatore finale, l’etichettatura ambientale prevede l’identificazione dei materiali di imballaggio secondo la codifica riportata nella decisione 129/97/CE e le indicazioni per la raccolta differenziata. Le informazioni richieste possono essere apportate sia in etichetta che comunicate tramite canali digitali come: App, codici EAN, QR code, siti web;
- se commercializzato al settore produttore, invece, l’etichettatura ambientale prevede solo l’identificazione dei materiali. Le informazioni richieste possono essere sia apportate su documenti di trasporto o su supporti esterni che comunicate tramite canali digitali come software o gestionali.
Le linea guida danno piena libertà sulla scelta del canale di comunicazione purché siano comunicate in modo chiaro e siano di facile interpretazione.
Ricordiamo che le indicazioni tecniche, ai sensi dell’articolo 219 co.5, sono obbligatorie dal 1 gennaio 2023. Gli operatori potranno smaltire tutte le scorte di imballaggi non conformi, anche quelli giacenti all’estero, già in commercio o etichettati prima del 31.12.2022.
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