Ritenendo l’argomento di interesse, segnaliamo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-448/14 avente ad oggetto l’interpretazione della nozione di “prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova” presente nel regolamento (CE) 258/97, articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata alla CGUE nel 2014 dalla Corte amministrativa superiore della Baviera, nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposti una società operante nel settore degli integratori alimentari e l’autorità competente di un Land tedesco, a seguito della decisione di quest’ultimo di vietare la commercializzazione di un integratore alimentare a base di zeolite (clinoptilolite)
Secondo l’autorità del Land tedesco, infatti, la clinoptilolite deve essere considerato un «nuovo ingrediente alimentare» ai sensi del regolamento (CE) 258/97, non essendo stata prodotta alcuna prova di un consumo significativo della sostanza nell’Unione prima del 15 maggio 1997 (data di entrata in vigore del regolamento sui nuovi alimenti). Di conseguenza, l’integratore alimentare oggetto della controversia, contenente zeolite quale unico ingrediente, era a sua volta qualificabile come «nuovo prodotto alimentare» e, in assenza di un’autorizzazione alla sua messa in commercio conforme alle disposizioni del reg. (CE) 258/97, l’autorità tedesca ne ha proibito la commercializzazione
La società titolare del prodotto ha quindi avanzato ricorso chiedendo l’annullamento di tale decisione dinanzi al competente Tribunale amministrativo. Nell’ambito del ricorso, la società ha ammesso che il consumo umano di clinoptilolite non risulta significativo nell’Unione prima del 15 maggio 1997, pur tuttavia, tale ingrediente non può essere qualificato come “nuovo” in quanto non soddisfa la seconda condizione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 258/97, non essendo caratterizzato da una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata: l’ingrediente, infatti, esiste in natura da prima del 15 maggio 1997, con una struttura molecolare identica a quella utilizzata nell’integratore alimentare.
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso a motivo del fatto che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 258/97, è indifferente che la clinoptilolite esista in natura da prima del 15 maggio 1997, con una struttura molecolare simile a quella utilizzata per la preparazione dell’integratore alimentare, in quanto risulta provato che tale ingrediente non era, a quella data, consumato come prodotto alimentare.
Da queste premesse muove la richiesta di intervento della Corte di giustizia, cui sono stati posti i seguenti quesiti pregiudiziali:
1) se il prodotto commercializzato dalla società ricorrente deve essere considerato un prodotto alimentare o un ingrediente alimentare con una struttura molecolare nuova ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) 258/97;
2) se, per rispondere in senso affermativo a tale questione, sia sufficiente, in particolare, che detto prodotto, contenente la sostanza clinoptilolite nella sua struttura molecolare primaria specifica, non sia stato utilizzato come prodotto alimentare prima del 15 maggio 1997, o se sia invece altresì necessario che tale prodotto sia stato fabbricato attraverso un processo produttivo che conduce a una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, e cioè debba trattarsi di una sostanza che non esisteva precedentemente come tale in natura.
Con tali domande si chiede, in sostanza, alla CGUE se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) 258/97 debba essere interpretato nel senso che l’espressione “struttura molecolare primaria nuova” si riferisce ai prodotti alimentari o agli ingredienti alimentari che non siano stati utilizzati per il consumo umano nel territorio dell’Unione prima del 15 maggio 1997, oppure a quelli la cui struttura molecolare non esisteva come tale in natura prima di tale data.
In data 9.11.16, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa nel merito sentenziando che “L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, […], deve essere interpretato nel senso che l’espressione «struttura molecolare primaria nuova» si riferisce ai prodotti alimentari o agli ingredienti alimentari che non siano stati utilizzati per il consumo umano nel territorio dell’Unione europea prima del 15 maggio 1997”.
La Corte ha basato il suo giudizio sulle seguenti considerazioni:
1) il regolamento (CE) 258/97 non contiene alcuna indicazione che consenta di stabilire se la categoria contemplata dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) includa i prodotti alimentari o gli ingredienti alimentari non utilizzati per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, oppure se essa comprenda soltanto i prodotti alimentari o gli ingredienti alimentari la cui struttura molecolare primaria è stata creata ex novo o modificata rispetto a quella già esistente in natura prima di tale data;
2) come risulta da una consolidata giurisprudenza, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione deve essere effettuata tenendo conto, al contempo, del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte:
- contesto: il regolamento costituisce un testo normativo a carattere generale, che ricomprende tutti i nuovi prodotti alimentari o ingredienti alimentari, indipendentemente dalla loro natura;
- obiettivi del regolamento: garantire il funzionamento del mercato interno dei nuovi prodotti alimentari e proteggere la salute pubblica contro i rischi che questi potrebbero generare;
3) l’interpretazione secondo cui l’espressione «struttura molecolare primaria nuova» si riferisce ai prodotti alimentari o agli ingredienti alimentari non utilizzati per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, è l’unica compatibile con il contesto su delineato. Interpretare in modo differente tali termini priverebbe il regolamento del suo carattere generale, escludendo dall’ambito di applicazione del regolamento tutti i prodotti alimentari o gli ingredienti alimentari già esistenti in natura nella loro struttura molecolare primaria prima del 15 maggio 1997.
Fonte: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=food&docid=185224&pageIndex=0&doclang= IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=311808#ctx1