Con la nota 0025294-P del 15/06/2018, il Ministero della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, richiama l’attenzione degli operatori del settore alimentare sull’uso improprio per la etichettatura e presentazione di un integratore alimentare di terminologie e di acronimi propri del linguaggio medico che possono indurre in errore il consumatore sul ruolo e la natura dello specifico prodotto.
Tale problemi sono stati riscontrati in specie su integratori a base di piante e preparati vegetali.
Tra gli esempi negativi, gli acronimi “IBS” (per indicare la sindrome del colon irritabile), e HDL ( che identifica le lipoproteine ad alta densità che rimuovono il colesterolo in eccesso).
Tra i termini medici “tosse”, usato in integratori alimentari in specie a base di piante alle quali le specifiche Linee ministeriali attribuiscono altri e ben diversi effetti fisiologici.
La Sezione dietetica e Nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale a cui il Ministero ha sottoposto la questione ha rilevato come:
L’uso dei suddetti acronimi rappresenta comunque una indicazione degli effetti che il prodotto svolgerebbe, evitando la procedura prevista per l’autorizzazione di uno specifico claim sulla salute in applicazione al Reg. (CE) 1924/06;
L’uso di termini come “tosse”, pur non esprimendo necessariamente una condizione patologica, conferisce agli effetti del prodotto un livello di specificità che non trova riscontro nelle linee guida ministeriali e, in aggiunta, potrebbe anche indurre erroneamente il consumatore sul ruolo e la natura dello stesso.
Considerando la persistente situazione di sospensione dei claims generici sui Botanicals a livello europeo, per informare correttamente il consumatore e permettergli scelte consapevoli sugli effetti di tali prodotti l’unico riferimento è dato dalle Linee guida ministeriali alle quali il Ministero invita gli operatori interessati a conformare i loro prodotti.
Né a tali effetti è possibile aggiungere terminologie e acronimi di carattere “medico” che peraltro non hanno alcun avallo dal punto di vista scientifico.
Il Ministero della salute invita gli operatori a conformarsi a quanto indicato nella nota a partire dalle prossime produzioni.
Ricordiamo che al di là di questo bonario richiamo del Ministero, per queste fattispecie di illecito, ovvero l’uso di terminologie mediche o l’attribuzione di funzionalità non pertinenti ad un alimento, ma proprie di un farmaco, e comunque non autorizzate ai sensi del Reg. (CE) 1924/06, espone gli operatori al rischio di intervento, molto meno bonario, sia da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per violazione del Reg. (CE) 1924/06, che dell’autorità giudiziaria per violazione ai sensi del Codice unico del farmaco.