il Ministero della salute ha dettagliato, in una sua nota, a quali prodotti, ai sensi della normativa vigente, si applica la procedura di Notifica dell’etichetta e quale sia il significato del Certificato di libera vendita.
La nota suddetta si è resa necessaria a fronte di segnalazioni pervenute al Ministero relative all’effettuazione della procedura di notifica degli integratori alimentari in modalità non conformi alla vigente normativa.
Come premessa, a tal proposito, ricorda il Ministero, la notifica degli integratori alimentari si effettua, ex comma 1 dell’art. 10 del DL. 169/2004 di recepimento della dir. 2002/46/CE, “…al momento della prima commercializzazione …mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata…”.
Tale richiesta, ripresa dal DLgs 169/2004, serve per dare alle autorità competenti territorialmente la possibilità di monitorare efficacemente i prodotti presenti sul proprio territorio perché dà per sottointeso che, l’Operatore del settore alimentare (OSA) notificante, sotto la sua responsabilità, sta dichiarando che quell’integratore alimentare sta per essere contestualmente immesso in commercio in Italia.
Il certificato di libera vendita, rilasciato sulla base di quanto dichiarato dall’OSA notificante, è il documento che attesta che l’integratore alimentare in questione è stato notificato al Ministero ed è fisicamente presente sul mercato italiano.
Il certificato di libera vendita, stante l’attuale sistema digitalizzato di notifica, può essere sostituito dalla ricevuta che il sistema di notifica rilascia all’OSA, completata la notifica.
Nella realtà, ha constatato il Ministero, alcuni OSA hanno notificato etichette di integratori alimentari che non sono mai stati immessi in commercio sul mercato italiano e, in alcuni casi, le etichette notificate non rispondono nemmeno a integratori realmente prodotti.
Pratica questa che, oltre ad essere non conforme alla normativa e costituire un falso in un atto pubblico, altera la reale dimensione del mercato italiano degli integratori alimentari, impedendo un efficace attività di controllo ufficiale sul territorio e appesantendo le attività che il Ministero effettua sui prodotti oggetto di notifica.
Per quanto sopra il Ministero chiede agli Assessorati di fornire le indicazioni alle ASL poste sotto il loro controllo per monitorare l’eventuale esistenza di tale pratica informando al riguardo il Ministero, ma OSA che sul loro territorio sono responsabili della commercializzazione di integratori alimentari.
Il Ministero chiede infine alle Associazioni del settore di dare ampia diffusione alla nota in oggetto, ma anche di sollecitare gli OSA, eventualmente interessati, a cancellare dal sistema di notifica queste notifiche non conformi e a controllare l’effettiva rispondenza a quanto richiesto.
Come ultima ratio, il Ministero ricorda di avere la facoltà di intervenire in maniera indipendente per eliminare gli integratori alimentari che risultassero notificati in maniera non conforme e di poter richiedere agli OSA italiani di inserire nel sistema di notifica elettronico anche la documentazione rilasciata dalla ASL della effettiva esistenza dei prodotti oggetto della notifica.
Per quanto riguarda i certificati per integratori alimentari destinati a Paesi terzi, che non sono in commercio in Italia, e che non sono nemmeno conformi alla normativa Europea, le procedure per il loro rilascio sono di altra natura e coinvolgono ASL e Ministero: l’emissione di questi certificati è affidata alle Autorità sanitarie locali (ASL), alle quali il Ministero della salute fornisce dei modelli generici sulla base dei quali emettere il Certificato specifico, in relazione alle informazioni che saranno fornite dal richiedente.
Tale esportazione, precisa il Ministero, verso Paesi terzi è possibile anche senza la stipula di specifici accordi sanitari, purché gli importatori acquisiscano preventivamente informazioni in merito alla possibilità di commercializzare tali integratori alimentari nel Paese terzo ricevente.
Gli operatori economici nazionali potranno quindi chiedere alle ASL che supervisionano le attività degli impianti, l’emissione di tali certificati sanitari, utilizzando i modelli generici (identificati con i codici PTAL 01; PT-AL 02 ; PT-AL 03) pubblicati sul sito del Ministero della salute, Area Sanità internazionale (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione&tab=6).
PAESI TERZI Certificato generico (certificazione stabilimento) |
PT-AL 01 |
Certificato sanitario per l’esportazione di alimenti di origine vegetale o prodotti composti destinati al consumo umano Health certificate for food of plant origin or composite products intended for human consumption |
PAESI TERZI Certificato generico (certificazione stabilimento e partita) |
PT-AL 02 |
Certificato sanitario per l’esportazione di alimenti di origine vegetale o prodotti composti destinati al consumo umano Health certificate for food of plant origin or composite products intended for human consumption |
PAESI TERZI Certificato generico (certificazione stabilimento e partita) |
PT-AL 03 |
Certificato sanitario per l’esportazione di prodotti composti destinati al consumo umano Health certificate for export of composite products intended for human consumption |
La ASL dovrà valutare quale certificato utilizzare in base alle informazioni in suo possesso. La stessa ASL, conclude la nota ministeriale, “potrà anche valutare l’emissione di eventuali ulteriori certificazioni sanitarie solo se avrà a disposizione gli elementi di conoscenza riguardo alla sussistenza dei requisiti”