Per opportuna informazione segnaliamo che il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito aggiornamenti relativi ai seguenti argomenti:
Apporti giornalieri di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari (revisione marzo 2018)
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_5_file.pdf
Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico (revisione marzo 2018)
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_4_file.pdf
Linee guida su probiotici e prebiotici (revisione marzo 2018) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1016_allegato.pdf
Linee guida ministeriali volte a favorire una corretta presentazione al pubblico degli integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete ipocaloriche (revisione marzo 2018).
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1440_listaFile_itemName_0_file.pdf
APPORTI GIORNALIERI DI VITAMINE E MINERALI AMMESSI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
Aggiornati gli apporti massimi definiti per l’assunzione giornaliera di vitamina K, vitamina B6 e selenio attraverso il consumo di integratori alimentari sulla base delle evidenze scientifiche più recenti e in applicazione del principio del mutuo riconoscimento.
Sostanza |
Nuovo apporto massimo giornaliero |
Apporto massimo previgente |
Vitamina K |
200 mcg |
180 mcg |
Vitamina B6 |
10 mg |
9,5 mg |
Selenio |
100 mcg |
83 mcg |
ALTRI NUTRIENTI E ALTRE SOSTANZE AD EFFETTO NUTRITIVO O FISIOLOGICO
A novembre 2017 il Ministero della Salute aveva aggiornato l’elenco di “Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico”, diversi da vitamine e minerali, ammessi all’impiego negli integratori alimentari, dando allo stesso anche una nuova veste grafica: formato tabulare con le sostanze elencate in ordine alfabetico e non più distinte tra sostanze per le quali è definito o meno un apporto massimo giornaliero.
L’attuale aggiornamento prevede:
Inserimento nella lista di una nuova sostanza: D-mannosio;
Flavonoidi come complesso: è stata eliminata l’avvertenza supplementare “Non assumere in gravidanza”.
Flavonoidi – diosmina (glicoside della diosmetina): nella colonna “limiti di apporto” è stato tolto il fraseggio “non definito” e il riquadro lasciato in bianco.
LINEE GUIDA SU PROBIOTICI E PREBIOTICI
Rispetto all’ultimo aggiornamento, risalente al 2015, nella nuova revisione delle linee guida su probiotici e prebiotici non cambiano la definizione e le caratteristiche dei microrganismi probiotici e delle sostanze impiegate come prebiotici, né l’indicazione d’uso “Favorisce l’equilibrio della flora intestinale” che il Ministero della Salute consente di utilizzare per gli integratori alimentari a base di queste sostanze, purché rispettate le condizioni di impiego riportate nelle suddette linee guida.
La modifica principale riguarda il paragrafo relativo a come si identifica specie e ceppo, al quale è stata aggiunta una specifica sezione dedicata alla caratterizzazione dei lieviti.
Si ribadisce il concetto che la sicurezza del microrganismo deve essere garantita sulla base della corretta identificazione della specie e del ceppo sia dei batteri che dei lieviti. Per ciascuno di questi sono elencate le principali e più avanzate metodiche analitiche per il loro corretto riconoscimento. Batteri e lieviti sono considerati sufficientemente caratterizzati solo se la posizione tassonomica è stata accertata sia in base alla specie che al ceppo.
Nel capitolo relativo ai prebiotici sono riportati esempi di sostanze impiegabili come tali, ossia inulina, FOS (frutto-oligosaccaridi) e GOS (galatto-oligosaccaridi).
LINEE GUIDA MINISTERIALI PER INTEGRATORI ALIMENTARI PROPOSTI COME COADIUVANTI DI DIETE IPOCALORICHE
Il testo delle esistenti “Linee guida ministeriali volte a favorire una corretta presentazione al pubblico degli integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete ipocaloriche” è stato semplificato ed aggiornato alla normativa vigente.
E’ ribadito il principio che un “integratore alimentare può essere proposto come coadiuvante di diete ipocaloriche solo se, per la sua composizione o i suoi costituenti, risultano autorizzati claims sulla salute, ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006, che ne giustifichino il ruolo svolto a tal fine”.
E’ richiamata l’attenzione sul particolare target di consumatori ai quali tali prodotti sono proposti ed alla particolare vulnerabilità di tali soggetti rispetto a indicazioni fuorvianti.
Una corretta informazione, pertanto, impone di non enfatizzare il ruolo degli integratori, che deve essere ricondotto al beneficio rivendicato con il claim autorizzato, fermo restando che per perseguire correttamente e fisiologicamente il calo ponderale le condizioni essenziali restano le seguenti:
1) la riduzione delle entrate energetiche rispetto al dispendio giornaliero, con una dieta ipocalorica nutrizionalmente adeguata a sostenere le specifiche condizioni ed esigenze individuali;
2) l’aumento delle uscite, con riferimento particolare alla rimozione di abitudini sedentarie, accrescendo il dispendio energetico con l’attività fisica e il movimento. Questa condizione, peraltro, rappresenta un requisito imprescindibile di un sano stile di vita ed è determinante anche per la stabilizzazione dei risultati raggiunti in termini di calo ponderale.
Ne consegue che nella pubblicità non si può correlare direttamente l’effetto di un prodotto al conseguimento di risultati validi e stabili in termini di calo ponderale, omettendo o inducendo a sottovalutare l’importanza delle suddette condizioni.
Rispetto alla versione precedente, non compare più come esempio di avvertenza supplementare, da riportare obbligatoriamente nell’etichettatura e nella pubblicità dei prodotti, la dicitura seguente “Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico”.
Il fatto che tale fraseggio non compaia più nelle linee guida non significa che tali avvertenze non debbano più essere riportate in etichetta o nella pubblicità di tali prodotti.
Precisa infatti e ribadisce il Ministero che “Il regolamento (CE) 1924/2006, all’articolo 10.2.a, prescrive che per l’uso dei claims sulla salute occorre riportare in etichetta, tra l’altro, “una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano”. Ove si proponesse l’uso di un integratore alimentare nel contesto di una dieta volta alla riduzione del peso, si invita a riportare in etichetta e nella pubblicità, alla luce di quanto rappresentato, anche informazioni sull’esigenza che la dieta ipocalorica sia nutrizionalmente adeguata e che comunque, se viene seguita per periodi prolungati, è bene sentire il parere del medico. Infine, non va fatto alcun riferimento all’uso in caso di obesità conclamata.”