Sentenza Cruciale della Corte di Giustizia UE sugli Health Claim delle sostanze Botaniche
Una recente e significativa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (UE) sta ridefinendo il panorama normativo per l’uso dei claim salutistici relativi alle sostanze botaniche nei prodotti alimentari e negli integratori alimentari.
In particolare, la decisione nella causa C-386/23 (Novel Nutriology) ha stabilito un principio fondamentale che avrà un impatto diretto sulle strategie pubblicitarie e di etichettatura per i prodotti a base di erbe e piante.
Divieto di Utilizzo dei Claim non Autorizzati (Art. 13(b))
La sentenza si concentra specificamente sui claim che fanno riferimento a funzioni psicologiche e comportamentali (Art. 13(b) del Regolamento (CE) n. 1924/2006 sugli health claim).
La Corte ha chiarito in modo inequivocabile che tali health claim di sostanze botaniche non possono essere utilizzati in materiale pubblicitario se non è stata presentata una richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea entro la data limite del 19 gennaio 2008, come stabilito dall’Articolo 28, paragrafo 6, lettera (b) dello stesso Regolamento.
La mancanza di tale richiesta entro la scadenza cruciale, anche se il claim è presente nelle cosiddette liste “on hold”, ne impedisce l’utilizzo.
Il Caso di Novel Nutriology: Zafferano e Melone
Il contenzioso che ha portato a questa decisione riguardava claim specifici su noti ingredienti botanici:
- Estratti di Zafferano: Relativi al mantenimento del tono dell’umore.
- Succo di Melone: Riferito alla riduzione di stress e affaticamento.
Questi claim, sebbene potessero rientrare teoricamente nell’ambito delle funzioni psicologiche e comportamentali (Art. 13(b)), sono stati ritenuti non utilizzabili in assenza della procedura transitoria prevista.
L’Importanza delle Procedure Transitorie e delle Liste “On Hold”
La sentenza sottolinea che le procedure transitorie e l’inclusione nelle liste “on hold” (claim in attesa di valutazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA) non conferiscono di per sé il diritto di utilizzare il claim in pubblicità.
L’utilizzo di un health claim botanico è consentito solo se sono stati soddisfatti i criteri del Regolamento, inclusa la corretta e tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione. In assenza di una decisione definitiva da parte della Commissione UE che autorizzi il claim, e in mancanza dei requisiti procedurali transitori, l’utilizzo in comunicazione commerciale è da considerarsi vietato.
Questa pronuncia impone alle aziende produttrici di integratori alimentari e prodotti botanici una revisione approfondita delle loro etichette e campagne pubblicitarie, evidenziando l’assoluta necessità di conformarsi ai rigidi requisiti del Regolamento 1924/2006.






