La Corte di Giustizia dell’Unione Europea annulla il regolamento che vietava l’aloe e altre piante lassative
Con la sentenza del 13 novembre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso di annullare integralmente il regolamento (UE) 2021/468, che vietava la commercializzazione di aloe e preparati contenenti derivati dell’idrossiantracene (HAD), imponendo anche limitazioni all’uso di piante tradizionalmente utilizzate come la Senna, il Rabarbaro, la Frangula e la Cascara.
La decisione segue un’udienza svoltasi nel giugno 2023, a seguito della quale la Corte ha accolto il ricorso presentato da diverse aziende del settore. Queste contestavano l’imposizione del divieto da parte della Commissione Europea, ritenendo il provvedimento non supportato da prove scientifiche sufficienti e penalizzante per il mercato degli integratori alimentari.
Le motivazioni della sentenza
Il regolamento contestato modificava l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, inserendo le preparazioni a base di foglie di Aloe contenenti HAD tra le sostanze proibite negli alimenti, basandosi su valutazioni dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) del 2017. L’EFSA aveva rilevato potenziali rischi genotossici e cancerogeni associati agli HAD, affermando l’impossibilità di definire una soglia giornaliera sicura.
Tuttavia, le aziende ricorrenti hanno sostenuto che tali rischi non erano dimostrabili nei preparati derivati esclusivamente dal gel interno delle foglie di Aloe, il quale non contiene direttamente HAD in forma pericolosa. Il divieto, secondo i ricorrenti, era dunque eccessivo e non proporzionato, mancando di distinguere tra le diverse parti della pianta e le concentrazioni realmente presenti nei prodotti commerciali.
La posizione della Federazione Erboristi Italiani
Angelo Di Muzio, presidente della Federazione Erboristi Italiani (FEI), ha accolto con favore la sentenza, sottolineando come essa rappresenti una tutela fondamentale per il comparto degli integratori naturali. Di Muzio ha evidenziato che le piante coinvolte – tra cui Aloe, Senna, Cascara, Rabarbaro e Frangula – sono storicamente impiegate in fitoterapia per supportare le normali funzioni intestinali e che l’eliminazione di questi ingredienti avrebbe avuto conseguenze gravi per le aziende del settore.
Secondo FEI, i dati scientifici citati dalla Commissione erano parziali e non adeguati a giustificare un divieto totale. Nuove evidenze presentate dalle associazioni di categoria hanno inoltre smentito l’ipotesi di genotossicità in vivo, evidenziando l’assenza di effetti nocivi alle dosi realmente contenute nei preparati a base di piante.
Riconoscimento delle spese e impatto sul settore
La Corte ha inoltre condannato la Commissione UE al pagamento delle spese legali, riconoscendo che non è stata dimostrata un’effettiva pericolosità degli HAD nelle concentrazioni presenti nelle preparazioni vegetali. Le sostanze coinvolte, come aloina, emodina e aloe-emodina, sono presenti in natura in varie specie vegetali e da tempo impiegate in prodotti fitoterapici senza evidenze di danni alla salute pubblica.
Una vittoria simbolica e concreta
Secondo Di Muzio, la sentenza ha un forte valore simbolico oltre che pratico. Rasserena i consumatori, tutela la tradizione erboristica italiana e rafforza la posizione di chi da anni promuove l’uso consapevole delle piante officinali. La Federazione ha ringraziato le aziende che hanno sostenuto il ricorso e il Ministero della Salute italiano, unico tra gli Stati membri a prendere una posizione contraria alla proposta di divieto a livello europeo.
In seguito alla sentenza, è stata anche annullata la riunione prevista per il 18 novembre della Commissione, nella quale si sarebbe dovuto discutere un nuovo regolamento volto a vietare definitivamente l’uso delle quattro piante lassative citate.
Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ uri=CELEX%3A62021TJ0189&qid=1731508398915






