La classificazione doganale delle merci è un passaggio obbligato per gli operatori economici che importano o esportano: ad essa sono collegati adempimenti doganali, misure di politica commerciale, barriere tariffarie e non tariffarie e, soprattutto, dalla classificazione dipendono largamente le regole di attribuzione dell’origine che, se opportunamente sfruttate, possono consentire di ottenere diversi vantaggi in termini di agevolazioni daziarie. Le conseguenze di un’errata classifica doganale, per converso, si ripercuotono direttamente sulle aziende, che potrebbero vedere bloccate nei porti di destinazione le proprie merci in esportazione o che potrebbero dover fronteggiare contestazioni da parte delle dogane per le merci importate, con il rischio di sanzioni anche molto gravi che, con le dovute accortezze, si sarebbero potute evitare. Per classificare correttamente le merci è necessaria, oltre alla (indispensabile) completa conoscenza del bene da classificare, anche la conoscenza dei princìpi e delle regole che stanno alla base del principale (anche se non unico) sistema di codifica delle merci: il Sistema Armonizzato.
Sistema Armonizzato
Il Sistema Armonizzato (SA o HS, Harmonized System) è un sistema di nomenclatura internazionale delle merci sviluppato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), in vigore nella UE dal 10 settembre 1987: nato al fine di armonizzare la classificazione delle merci e di agevolare così gli scambi internazionali, permette di classificare le merci utilizzando 6 cifre, di cui le prime 4 assumono la denominazione di Voce doganale. Il sistema viene utilizzato oggi da 207 Paesi ed è alla base dell’applicazione dei dazi e delle statistiche sul commercio internazionale: più del 98% dei beni che circolano nel mondo viene codificato attraverso il SA.
A partire dal primo gennaio 2017 sono entrate in vigore 233 modifiche al SA decise dal Comitato del Sistema Armonizzato nel giugno 2015 – anche per effetto dell’allargamento del numero di prodotti inclusi nell’Accordo sulle Tecnologie dell’Informazione.
Nel complesso, le modifiche apportate hanno toccato maggiormente i settori agricolo, chimico, del legno, tessile, meccanico e dei trasporti e sono state pensate per recepire i cambiamenti più recenti avvenuti in campo tecnologico e per estendere la varietà di specie animali e di legno coperte dal SA. Nell’Unione europea il codice di SA è integrato da 2 ulteriori cifre che danno vita alla Nomenclatura Combinata NC (codice a 8 cifre complessive utilizzato per l’export e per gli scambi intraunionali). La NC viene ulteriormente dettagliata aggiungendo due cifre: il codice a 10 cifre così risultante prende il nome di TARIC (Tariffa Integrata Comune) e viene utilizzato per individuare i prodotti in importazione. Naturalmente, le modifiche al SA si sono ripercosse sulla NC e sui codici TARIC, portando a più di 1.000 le modifiche complessivamente intervenute.
Per evitare, pertanto, problemi connessi all’errata classificazione, le imprese dovrebbero innanzitutto verificare se i cambiamenti impattino sui prodotti da esse trattati.
Come classificare le merci
L’identificazione del corretto “codice delle merci” da assegnare alle merci non sempre è immediata e può porre degli interrogativi cui il Comitato per il Sistema Armonizzato (WCO) e il legislatore unionale cercano di rispondere con diversi strumenti. Un primo aiuto all’interpretazione ufficiale del SA viene fornito dalle Note Esplicative del SA: veri e propri “glossari intelligenti”, curati dalla WCO, che analizzano, sulla base delle loro caratteristiche specifiche, tutti i codici SA, riportando esempi ed elenchi di merci da includere o escludere dai singoli codici. Vi sono poi i numerosi “pareri di classifica” (Classification decisions) emessi dalla WCO e i Regolamenti di classificazione della Commissione Europea. Lo strumento più efficace a disposizione dell’operatore economico, però, resta l’ITV (Informazione Tariffaria
Vincolante – Binding Tariff Information, BTI). L’ITV è una decisione amministrativa, emessa dalle Autorità doganali degli Stati Membri, che assegna a un determinato bene, su domanda dell’operatore e autoritativamente, il suo specifico codice delle merci (SA, NC o TARIC). Le procedure per l’ottenimento di ITV sono descritte nel sito dell’Agenzia delle Dogane, da cui può essere scaricato anche il modulo per la domanda che potrà essere inviata, anche via PEC, all’Ufficio centrale competente.
La classificazione degli integratori alimentari un caso di studio
Da un primo sguardo alla NC, gli integratori alimentari appaiono riconducibili alla Voce Doganale (VD) 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Ma cosa si intende per “Preparazioni alimentari non nominate…”? Le note al capitolo, che sono vincolanti per la classificazione dei beni, ci forniscono un primo chiarimento: la nota 5 del capitolo 21 ci dice che le “altre preparazioni alimentari (…) destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove”.
Il dubbio, per gli integratori, sorge, in realtà, in ordine alla loro possibile classificazione come farmaci (VD 3004). Il confine, peraltro, è chiaro: farmaci sono i prodotti aventi come finalità la prevenzione o il trattamento delle malattie. La discriminante è nella nota del capitolo 30 (Prodotti Farmaceutici) dove la VD 3004 (medicamenti) include “[…] le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate su […] vitamine, minerali, amminoacidi essenziali […], condizionati per la vendita al minuto […] se portano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso una dichiarazione concernente:
a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;
c) il dosaggio;
d) le modalità di assunzione”.
Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).
Pertanto, le preparazioni omeopatiche condizionate per la vendita al minuto e riportanti le indicazioni relative al trattamento o alla prevenzione di una malattia, rientrano nella voce doganale 3004. Le Note Esplicative confermano la regola: “…non sono compresi in questa voce i complementi alimentari che contengono vitamine o sali minerali, destinati a conservare l’organismo in buona salute, ma che non hanno indicazioni relative alla prevenzione o al trattamento di una malattia. Questi prodotti, […] sono generalmente compresi nella voce 2106”. Dal punto di vista doganale, la classificazione degli integratori come preparazioni alimentari o come farmaci, comporta un dazio diverso all’import in UE e, spesso, anche in altri Paesi.
Il dazio all’import in UE dei prodotti afferenti alla VD 2106 è, in generale, del 9% mentre i prodotti classificati nella VD 3004 godono di esenzione daziaria. La VD 2106 non è stata modificata dalla nuova edizione del SA, mentre, per la VD 3004, sono state introdotte nuove sottovoci (codici a 6 cifre) più specifiche, relativamente ai medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati.
Se, da un lato, l’importazione di prodotti medicali è vantaggiosa dal punto di vista daziario, non lo è altrettanto dal punto di vista delle certificazioni e dei controlli all’import: medicamenti e integratori alimentari seguono iter di approvazione ben diversi. I medicinali e i dispositivi medici, infatti, sono immessi sul mercato interno solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e/o a livello decentrato dalle agenzie nazionali. Gli integratori devono invece rispettare la normativa europea e nazionale in materia di sicurezza e di etichettatura e l’immissione in commercio è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Starà quindi all’operatore valutare attentamente quale debba essere il codice delle merci da attribuire ai propri prodotti, anche in considerazione di fattori non strettamente scientifici quali, ad es., l’etichettatura dei prodotti e dei loro imballaggi. Resta, però, il fatto che l’operatore dovrà anzitutto eseguire un’attenta analisi dei propri prodotti per stabilire se essi siano o no farmaci, applicando poi i conseguenti codici delle merci e non dovrà operare in direzione opposta, ossia scegliere una VD in funzione della propria convenienza daziaria od operativa. E se i dubbi non dovessero dissolversi? Ebbene, l’operatore potrà richiedere una ITV al fine di ottenere dall’autorità doganale una classificazione certa, che però, poi, dovrà essere rispettata, sia o meno vantaggiosa per l’operatore.