In attesa delle decisioni che saranno prese a livello europeo riguardanti i claims sulla caffeina ai sensi del Reg.(CE)1924/06, con la nota di orientamento (DGSAN 0006191-P-22/02/2017) avente come oggetto “Caffeina: limite di apporto negli integratori alimentari e claims ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006”, il Ministero della salute ha stabilito le condizioni di impiego della caffeina negli integratori alimentari, i claims rivendicabili e le relative condizioni d’uso e nello specifico:
Apporto massimo: |
200 mg/die |
Claims rivendicabili: |
“La caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale” “La caffeina aiuta a migliorare la concentrazione” |
Avvertenze: |
“Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini, durante la gravidanza e l’allattamento. Non superare l’assunzione giornaliera di 400 mg di caffeina da tutte le fonti (200 mg per le donne in gravidanza o che allattano)” |
Tali claims potranno essere rivendicati anche quando l’apporto giornaliero di caffeina è raggiunto attraverso l’impiego, negli integratori alimentari, di estratti vegetali titolati e standardizzati in tale sostanza.
Il Ministero sottolinea che tali prescrizioni, in termini di apporti di caffeina, claims rivendicabili e avvertenze, si applicano non solo agli integratori alimentari, ma anche agli altri alimenti, ferme restandole condizioni più specifiche stabilite dall’allegato III del regolamento (UE) 1169/2011 per le “Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta” e considerando che, in ambito nazionale, l’apporto massimo di caffeina negli “Energy drink” non deve superare i 320 mg/l.
Non sono considerati ammissibili, invece, i claims relativi agli effetti della caffeina, sospesi a livello europeo, relativi alla attività sportiva, prevedendo gli stessi un apporto di xantina superiore ai 200 mg/die stabiliti dal Ministero (e dall’EFSA) come apporto massimo giornaliero.