Come noto, il Regolamento Claims (Regolamento (CE) n. 1924/2006 “Relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”) si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, figurati su comunicazioni commerciali, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.
Il Regolamento non contiene norme specifiche in merito all’informazione e/o comunicazione agli operatori sanitari (medici e farmacisti), specificando, tuttavia, al quarto considerando, che sono escluse dal suo ambito di applicazioni le comunicazioni di natura non commerciale, quali orientamenti e consigli dietetici espressi da autorità o organi della sanità pubblica riportate nella stampa ed in pubblicazioni scientifiche.
Per la prima volta la Corte di Giustizia con Sentenza 14 luglio 2016 (Causa C-19/15), si esprime in merito all’applicazione del Regolamento agli operatori sanitari così disponendo:
“L’art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (…) deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale relativa a prodotto alimentare destinato ad essere fornito in quanto tale al consumatore finale, qualora tale comunicazione sia rivolta non già a quest’ultimo, bensì esclusivamente ai professionisti della Salute”.
La Corte si esprime quindi nel senso dell’applicazione del Regolamento anche alle comunicazioni di natura commerciale inerenti un integratori destinati ai consumatori finali, anche se rivolte agli operatori sanitari, argomentando tra l’altro che:
(i) la fondatezza scientifica deve essere l’aspetto principale di cui tener conto nell’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute;
(ii) il Regolamento prevede un procedimento che consente di verificare se un’indicazione sia scientificamente fondata;
(iii) anche se gli operatori sanitari dispongono di conoscenze superiori a quelle del consumatore finale, gli stessi non necessariamente dispongono delle conoscenze scientifiche necessarie per valutare ciascuno dei prodotti sottoposti alla loro attenzione e relative indicazioni nutrizionali e sulla salute;
(iv) non può escludersi che anche gli operatori sanitari possano essere indotti in errore da indicazioni sulla salute inesatte, ambigue e fuorvianti;
(v) conseguentemente, l’applicazione del Regolamento alle indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale destinata ai professionisti contribuisce ad assicurare un elevato livello di tutela della salute.
Per la Corte di Giustizia, in ogni caso, il Regolamento, in virtù tra l’altro di quanto disposto dal quarto considerando, non trova applicazione con riferimento a comunicazioni di natura non commerciale sui nuovi sviluppi della scienza che implichi l’utilizzo di terminologia scientifica o tecnica.
La decisione della Corte di Giustizia interviene nell’ambito di una controversia tra un’associazione ed una società che commercializza un integratore alimentare ed in relazione ad alcune affermazioni contenute in una comunicazione inviata dall’azienda ai medici, secondo cui l’integratore avrebbe contribuito alla prevenzione di malattie causate da livello insufficiente di vitamina D. Tale comunicazione avrebbe anche riportato immagini del prodotto, informazioni sulla sua composizione e prezzo di vendita, nonché costo giornaliero di trattamento secondo dosaggio raccomandato.
L’associazione adisce il giudice tedesco, con azione inibitoria per concorrenza sleale, fondando la sua domanda sulla violazione del Regolamento. In particolare affermando:
(i) l’applicabilità del Regolamento alla pubblicità destinata agli operatori sanitari
(ii) la non conformità delle informazioni all’art. 5 del Regolamento
(iii) la violazione dell’art. 10.2 per essere la comunicazione e relativo materiale carente delle informazioni obbligatorie di cui all’art. 10.2 .
Secondo la valutazione dell’Avvocato generale la comunicazione ha scopo pubblicitario. Le comunicazioni commerciali anche se destinate ai professionisti rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento, sulla base di una lettura letterale, teleologica e contestuale dell’art 1.2:
(i) nulla consente di escludere che tali comunicazioni siano rivolte indirettamente ai professionisti, in quanto comunque in grado di raggiungerli
(ii) il medico è da considerarsi quale intermediario in grado di facilitare la promozione del prodotto assicurando la trasmissione delle informazioni commerciali o raccomandandone l’acquisto
(iii) qualora si ritenesse che le indicazioni nutrizionali e sulla salute sfuggano all’applicazione delle disposizioni del Regolamento, ove indirizzate al professionista, le conseguenze sarebbero ancor più gravi per il consumatore, che si fonderebbe sul parere del medico senza che le relative indicazioni siano peraltro supportate da prove scientifiche.
Sebbene il principio espresso dalla Corte appaia a prima lettura di tenore restrittivo, in termini di cosa è concesso alle aziende comunicare agli operatori sanitari, oggi destinatari principali della comunicazione, in effetti la decisione esprime un principio già in qualche modo insito nel nostro ordinamento, vale a dire quello di leale, corretta e non ingannevole pubblicità e/o informazione commerciale, principio che trova applicazione non soltanto con riferimento ai consumatori ma anche con riferimento agli operatori sanitari in virtù dello stesso D. Lgs n. 145/200 la cui finalità è quella di tutela i professionisti da pratiche di pubblicità ingannevoli e da pratiche illecite di pubblicità comparativa, ove per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso a scopo promozionale.
Se ne deve concludere che agli operatori sanitari, nutrizionisti e dietologi possano essere fornite materiali e comunicazioni di natura promozionale nel rispetto dei principi di scientificità, correttezza, trasparenza, non ingannevolezza, completezza dell’informazione di cui al Regolamento Claims.
Ciononostante agli operatori sanitari, come ribadito dalla stessa Corte, possono esser fornite informazioni di natura non promozionale quali pubblicazioni scientifiche, raccomandazioni utili e di natura medico scientifica.
Al fine di determinare cosa costituisca informazione e comunicazione di natura non promozionale si rende necessaria un’analisi caso per caso che tenga anche conto dell’oggetto, degli scopi, degli effettivi destinatari, prendendo in considerazione criteri formali (veste grafica, format, linguaggio, reperibilità del materiale, ecc.) e criteri sostanziali (enfasi sulle possibilità) come ribadito nel provvedimento dell’AGCM n. 25298) del gennaio 2015.