Come noto la legge 2 dicembre 2016, n. 242 Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (GU n. 304 del 30-12-2016 ) ha definito le norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.). La legge precisa che oggetto della normativa sono le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune della specie di piante agricole, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 309/19902.
Il sostegno e la promozione riguardano, precisa la norma, la coltura della canapa finalizzata tra l’altro alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, ovviamente nel rispetto delle rispettive norme di settore.
La legge in questione, che non poche difficoltà interpretative continua a sollevare3, ha conferito mandato al Ministero della salute (art. 5) di disciplinare l’aspetto dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, con un decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge4. Questo in attesa che tali limiti siano oggetto di specifica disciplina comunitaria.
In ragione di tale mandato il Ministero della salute è riuscito dopo un lungo e travagliato iter ad adottare il previsto decreto, che è stato firmato dal Ministro On. Speranza il 4.11.2019 e che sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione, ovvero la fissazione delle concentrazioni massime (limiti massimi) di THC totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.
L’art. 2 riporta le definizioni:
“Canapa” si intende la pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell’art. 32, comma 6 del Reg. (UE) 1307/20136(“Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%”).
“Alimenti derivati dalla canapa” si intendono parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare, ai sensi del regolamento (UE) 2015/22837.
“THC (tetraidrocannabinolo) totale” la concentrazione risultante dalla somma delle concentrazioni della sostanza “Δ9-THC ((-)-trans-Δ9-THC)” e del precursore acido non attivo “Δ9-THCA-A (acido delta-9-tetraidrocannabinolico A)”.
L’art. 3 fissa le competenze in ambito di autorità:
Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentati, forestali e del turismo, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.
L’Art. 4, rimandando all’allegato 1 del decreto, definisce quali siano gli alimenti derivati dalla canapa ovvero:
Semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi,
L’art. 5 stabilisce i limiti massimi di THC totale ammissibili negli alimenti come riportato nell’allegato II del decreto e nello specifico 8:
ALIMENTI |
LIMITI MASSIMI (mg/kg) |
Semi di canapa(***), farina ottenuta dai semi di canapa |
2,0 |
Olio ottenuto dai semi di canapa |
5,0 |
Integratori alimentari contenenti alimenti derivati dalla canapa |
2,0 |
Tali limiti si riferiscono alla somma delle concentrazioni della sostanza (-)-trans- Δ9-THC e del suo precursore acido non attivo “Δ9-THCA-A
(-) -trans- Δ9-THC: fra i 4 possibili stereoisomeri è quello esistente in natura.
Il precursore acido non attivo (Δ9-THCA-A) rappresenta il 90% della somma delle concentrazioni della sostanza Δ9-THC e dei due precursori acidi non attivi (Δ9-THCA-A e Δ9-THCA-B).
L’art. 6 definisce i metodi di campionamento e analisi che sono riportati all’allegato II e che devono essere conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 401/20069, mentre per le metodiche analitiche si deve fare riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione del 1° dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti10.
2 Testo unico sulla droga che recepisce la Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961
4 La liceità dell’impiego alimentare dei semi di Canapa sativa, di farina e olio derivati dai semi era già stata confermata nel 2009 dall’allora Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione con la nota DGSAN 0015314-P-22/05/2009; ma in tale occasione il Ministero non definiva livelli di liceità di residui di THC nei prodotti finiti. Vedi Circolare SISTE 2.12.2016
5 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione). GU europea L 241 del 17.9.2015.
6 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. GU europea L 347 del 20.12.2013.
7 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione. GU europea L327 del 11.12.2015.
8 Il Ministero della salute per la definizione di tali limiti ha preso come riferimento i pareri già espressi in materia da EFSA – Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin EFSA Journal 2015;13(6):4141, [125 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4141 e dall’Istituto superiore di Sanità.