In precedenza, il dubbio infatti riguardava la soglia: per alcuni 0,01 g per 100 g /ml; per altri, 0,1 invece veniva considerato sufficiente.
Semplificazione
Certo, la normativa armonizzata a livello europeo prevede che i cosiddetti ADAP (Alimenti Destinati ad una Alimentazione Particolare) vadano assoggettati al regime di etichettatura ordinario (articolo 36 del reg. 1169/2011. In tal senso, prodotti senza glutine o con un basso contenuto, così come i prodotti senza lattosio o a basso contenuto, non saranno più “prodotti dietetici” soggetti a preventiva prassi di autorizzazione ministeriale, con registrazione nell’apposito elenco. E questo è un primo passo verso la semplificazione.
Tornando al lattosio- ed è questa la vera novità- in attesa di una normativa UE analogamente armonizzata-il Ministero ha precisato le soglie per “senza lattosio” e “a basso contenuto di lattosio”.
Lattosio
In attesa di una norma Europea che armonizzi il quadro legislativo in modo simile a quanto fatto sul glutine – e che da rumors si presume verrà pubblicata dopo il 20 luglio 2016, data di entrata in vigore saranno da considerarsi valide le considerazioni presenti nella Nota Ministeriale in oggetto
Verrà eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml e sulle cui etichette andrà aggiunta la dicitura meno di… (riportante la soglia residua di lattosio)
Solo per i latti e i latti fermentati si potrà usare la dicitura a ridotto contenuto di lattosio, solo se il lattosio è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette in questione andrà riportata l’indicazione che il tenore di lattosio è meno di 0,5 g per 100 g o ml
Le due precedenti diciture dovranno necessariamente essere integrate da una indicazione del tipo: “il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.
Scompare “per diabetici”
Non risultando infine più ammissibili per gli alimenti indicazioni del tipo “prodotto per diabetici”: l’uso in prodotti alimentari -come pure negli integratori- di suddette denominazioni prospetterebbe benefici verso una malattia come il diabete che invece va adeguatamente trattata e disciplinata in altro modo.
Glutine
Per il glutine le cose sono chiarite in modo sufficiente nel reg. 828/2014 che indica le soglie necessarie (20 mg e 100 mg) rispettivamente per utilizzare in etichetta e promozione le indicazioni “senza glutine” e “ a basso contenuto di glutine” o analoghe perifrasi.
Health claims: non usabili per Alimenti a Fini Medici Speciali
Un ultimo chiarimento viene poi avanzato dal Ministero: per gli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS), categoria che invece continua ad esistere a livello europeo, questi non potranno utilizzare- in quanto apertamente in ambito terapeutico- i claim di salute ordinariamente utilizzabili per alimenti comuni, claim riferiti a prodotti di largo consumo e che non possono in alcun modo vantare proprietà curative o terapeutiche.