In Gazzetta ufficiale italiana, serie n. 60 del 11 marzo 2021, è stato pubblicato un altro decreto per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Come noto, il regolamento (UE) 2017/6251, stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione europea.
Il Ministero della Salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali (ASL), nell’ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate in ambito nazionale, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 2017/625, a pianificare, eseguire e rendicontare i controlli ufficiali, procedere all’adozione delle azioni previste dagli artt. 137 e 138 dello stesso provvedimento, e ad accertare le relative sanzioni amministrative in relazione a vari settori compresi:
- “alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, dellatrasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioninutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodottialimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
- “mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM”.
Gli artt. 2-6 e 9-11 del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 sono specificatamente destinati alle Autorità competenti e ad altro personale ad esse afferente, in relazione a: responsabilità e obblighi di ciascun organismo nei settori elencati all’art. 2, comma 1 (art. 2); predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) sui controlli ufficiali (art. 3); modalità di gestione dei controlli ufficiali (art. 4); misure da adottare in caso di riscontro di non conformità nel corso di controlli ufficiali sulla base della gravità dell’irregolarità rilevata (art. 5); obblighi spettanti alle Autorità competenti nel corso dei controlli ufficiali in merito al prelievo e alla gestione dei campioni prelevati e alla trasmissione dell’esito delle analisi agli operatori (art. 6); e designazione dei laboratori ufficiali per la conduzione delle analisi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanità animale e prodotti fitosanitari e dei laboratori di autocontrollo del settore mangimistico (artt. 9-11).
Il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, contiene, inoltre, una serie di disposizioni specifiche e di obblighi spettanti agli operatori dei settori di cui all’art. 2, comma 1, dello stesso provvedimento.
L’art. 6 dispone gli obblighi e i comportamenti che gli operatori del settore alimentare (OSA) devono seguire durante lo svolgimento di un controllo ufficiale, da parte delle Autorità competenti, presso il proprio stabilimento. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l’esecuzione del controllo ufficiale.
Nel corso di un controllo ufficiale, l’OSA è tenuto ad assicurare alle Autorità competenti o a chi ne fa le veci, l’accesso ad attrezzature, mezzi di trasporto e locali, ai propri sistemi informatici, alle merci sotto il proprio controllo, ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti, fornendo loro assistenza e consentendo loro, gratuitamente, il prelievo di una quantità sufficiente di campioni per l’analisi. Se tecnicamente fattibile, la quantità di campione prelevata dovrebbe comprendere anche un’aliquota da destinare all’OSA, per consentire allo stesso l’esame di parte presso un laboratorio accreditato di sua fiducia, come controperizia. L’espressa rinuncia al prelievo della propria aliquota da parte dell’OSA o un di suo legale rappresentante, deve essere annotata nel verbale di prelievo. Per ciascun campione prelevato, l’autorità competente deve compilare un verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell’allegato 1 al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Se i controlli ufficiali danno esito sfavorevole, ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) 2017/625, gli OSA hanno diritto, a proprie spese, di far condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato. La controperizia consiste nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte, in sede di controllo ufficiale, dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, esame documentale che deve essere richiesto all’Autorità competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, l’OSA che, a seguito di controperizia, non condivida le valutazioni dell’Autorità competente in merito alla non conformità rilevata, può attivare, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle Autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi da parte dell’ISS (Istituto superiore di sanità), allegando all’istanza la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell’ISS per le prestazioni richieste. L’ISS, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dovrà trasmettere l’esito della valutazione documentale alle parti interessate, all’Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi. All’OSA è data la possibilità di richiedere all’ISS una seconda analisi utilizzando l’aliquota del campione prelevata dalle Autorità competenti nel corso del controllo ufficiale.
Il Dlgs. 2 febbraio 2021, n. 27, contiene inoltre 3 allegati che chiariscono aspetti legati alle modalità di campionamento durante i controlli ufficiali e il cui contenuto è destinati alle Autorità di controllo:
- Allegato I: modalità di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio e indicazioni per la stesura del verbale da parte delle Autorità competenti nel corso di controlli ufficiali.
- Allegato II: metodi di campionamento dei prodotti alimentari, di origine vegetale e animale, per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del controllo della loro conformità ai limiti massimi di residui (LMR) stabiliti dal Reg. (CE) 396/2005.
- Allegato III: metodi di campionamento dei prodotti alimentari, di origine vegetale e animale, per la verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di cui all’art. 2, comma 3, del presente decreto, salvo quanto previsto da norme europee e nazionali speciali.