il Ministero della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) – Ufficio 4, ha pubblicato una nota (0027372-P-05/07/2016) per chiarire quale destino subiranno i “latti di crescita” e i “prodotti dietetici per sportivi” dopo l’entrata in applicazione, il prossimo 20 luglio 2016, del regolamento (UE) 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Come disposto agli artt. 12 e 13 di tale provvedimento, anche se in ritardo rispetto ai tempi previsti (20 luglio 2015), la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’EFSA, una relazione sull’eventuale necessità di adottare disposizioni specifiche in relazione alle prescrizioni in materia di composizione ed etichettatura per le bevande a base di latte e altri prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia con età compresa tra uno e tre anni e per gli alimenti destinati agli sportivi. Da entrambe le relazioni è emerso che tali alimenti non necessitano di disposizioni normative specifiche.
Pertanto, i latti di crescita e gli alimenti per sportivi, dal 20 luglio prossimo, dovranno conformarsi alla normativa alimentare orizzontale [Reg. (CE) 1169/2011]. Come chiarito nella relazione della Commissione sugli alimenti destinati agli sportivi, dal 20 luglio 2016 essi non potranno più essere commercializzati come “dietetici” a seguito dell’abrogazione della direttiva 2009/39/CE né saranno inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) 609/2013. Tali prodotti dovranno pertanto essere ricollocati sul mercato come alimenti arricchiti o come integratori alimentari, rivedendone eventualmente la composizione ove necessario e ri-etichettandoli sulla base della specifica normativa verticale.
A tal proposito, il Ministero della salute, nella nota di cui sopra, indica alcuni suggerimenti pratici su come riconvertire gli alimenti attualmente presentati sul mercato come alimenti dietetici destinati agli sportivi. Nella circolare 5 novembre 20092, il Ministero della salute aveva raggruppato i “Prodotti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi” in 4 categorie:
1. prodotti energetici;
2. concentrati proteico-aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato;
3. prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione;
4. altri prodotti specificamente adattati. Di seguito i suggerimenti su come tali prodotti potranno essere ricollocati sul mercato dopo il 20 luglio 2016.
Prodotti energetici.
Sono prodotti a netta prevalenza di fonti energetiche come i carboidrati, con i singoli costituenti rappresentati da zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio), in associazione con altri carboidrati a vario grado di polimerizzazione. Tali prodotti possono presentare anche una componente vitaminica, ad esempio vitamine del gruppo B che intervengono come coenzimi nei processi metabolici energetici, nonché altre vitamine, minerali o sostanze ad attività antiossidante riconosciuta. In presenza di una componente vitaminica, questi prodotti potrebbero essere riclassificati come alimenti arricchiti ricadendo quindi nell’ambito del Reg. (CE) 1925/2006.
Concentrati proteico-aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato
Si tratta di prodotti in cui le calorie fornite dalla componente proteica sono nettamente prevalenti rispetto alle calorie totali. Questi prodotti, se si presentano come fonte concentrata di tali nutrienti, potrebbero essere immessi sul mercato come integratori alimentari (D.Lgs. 169/2004). Le barrette energetiche e/o iperproteiche con vitamine e minerali potrebbero invece rientrare più facilmente nel settore degli alimenti arricchiti.
Prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione
Sono prodotti a base di carboidrati, quali sostanzialmente zuccheri e/o maltodestrine, associati a sali minerali (cloro, potassio, magnesio) per reintegrare le perdite idrosaline conseguenti a sudorazione. Sono paragonabili alle “soluzioni di carboidrati-elettroliti”, per le quali il Reg. (UE) 432/2012 ha autorizzato due indicazioni sulla salute ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006. Diversamente da queste, che contengono come sale unicamente sodio, per i prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline, la circolare ministeriale prevedeva l’aggiunta di cloro, potassio e, possibilmente, anche magnesio, sebbene facoltativa. L’impiego di sali minerali quale fonte di elettroliti porta necessariamente a catalogare tali prodotti come alimenti arricchiti ai sensi del Reg. (CE) 1925/2006. Problemi potrebbero sorgere circa il loro contenuto in potassio, cloro e magnesio, i cui tenori, come prescritti dalla Circolare ministeriale, risultano inferiori rispetto alle quantità “significative” (almeno il 15% del valore nutritivo di riferimento) con cui le vitamine e i minerali devono essere aggiunte agli alimenti fortificati (art. 6(6) Reg. (CE) 1925/2006) perché possano essere considerati tali. Al riguardo, la stessa Commissione, come evidenziato anche nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati agli sportivi, prendendo atto di questa discrepanza tra il quantitativo di vitamine e minerali tra i prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline e gli alimenti arricchiti, richiama l’art. 6 del Reg. (CE) 1925/2006 che, in casi di questo tipo, potrebbe prevedere deroghe, consentendo quindi a questi prodotti di continuare a rimanere sul mercato come alimenti arricchiti. Rispetto alle “soluzioni di carboidrati-elettroliti” per i quali sono stati autorizzati due claims e nei quali è prevista l’aggiunta del solo minerale sodio, l’aggiunta di potassio e cloro ai prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline, come indicato nella circolare ministeriale, diventerebbe anch’essa facoltativa come per il magnesio.
Altri prodotti specificamente adattati
Si deve verificare caso per caso, sulla base delle rispettive composizioni, se più appropriato ricollocare tali prodotti sul mercato come integratori alimentari o come alimenti arricchiti.
In tutti i casi, il Ministero ricorda che tali prodotti dovranno essere rinotificati secondo le procedure specifiche previste per gli integratori alimentari all’art. 10 del DLgs 169/2004 e per gli alimenti arricchiti all’art. 7 del DLgs 111/1992. Quest’ultimo provvedimento resterà in vigore per gli aspetti non correlati al recepimento della direttiva 89/398/CE, come codificata dalla direttiva 2009/39/CE, sebbene entrambe saranno abrogate a decorrere dal 20 luglio 2016, data di entrata in applicazione del Reg. (UE) 609/2013. Nella sua relazione, la Commissione europea ha ribadito il ruolo essenziale per gli sportivi dei carboidrati e della reidratazione nella prestazione fisica, delle proteine per lo sviluppo e il mantenimento della massa muscolare, della vitamina B1 nel metabolismo glucidico e della vitamina B6 in quello proteico. Si ricorda he nel caso si voglia rivendicare uno specifico effetto fisiologico su un prodotto per sportivi (integratore alimentare o alimento arricchito), si dovrà presentare apposita domanda alla Commissione seguendo tutto la procedura prevista ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006.