Segnaliamo i provvedimenti posti in essere dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) nei confronti di tre operatori del settore alimentare, attivi nella commercializzazione on-line di integratori per sportivi, cui è stato contestato di non aver ottemperato all’obbligo di notificare al Ministero della salute italiano i prodotti destinati al nostro mercato nazionale.
In 2 casi su 3, la segnalazione all’Antitrust della condotta non conforme di tali operatori è stata presentata da una associazione commerciale inglese che riunisce gli operatori del settore della nutrizione sportiva.
I procedimenti seguiti alle segnalazioni hanno dimostrato che i 3 professionisti, aventi sedi in altrettanti Paesi dell’Unione europea, hanno commercializzato attraverso i loro siti internet, realizzati anche in lingua italiana, integratori alimentari per i quali non era stata avanzata istanza di notifica alla competente Autorità nazionale, come invece previsto dalla disciplina applicabile.
Il decreto legislativo 169/2004 sugli integratori alimentari1 prevede infatti che “Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l’impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata per tale prodotto” (Art. 10. Immissione in commercio).
In un caso l’operatore ha giustificato come una “mera svista” la mancata notifica di alcune delle referenze presenti nel proprio listino prodotti, avendo in tempi precedenti già provveduto a notificarne molte altre. Dalle risultanze del procedimento non è possibile verificare se la mancata notifica di tali integratori sia dovuta non tanto a dimenticanza, quanto al fatto che gli stessi non risultassero conformi alle linee guida ministeriali in termini di composizione quali-quantitativa.
Il secondo professionista ha motivato la mancata notifica degli integratori commercializzati on-line sostenendo di aver fatto affidamento sul fatto che gli stessi fossero già immessi in libera pratica nell’Unione europea e che la concentrazione e i dosaggi delle sostanze presenti nei prodotti non presentassero alcun rischio per i consumatori La terza azienda, infine, ha sostenuto nelle sue argomentazioni difensive di non aver ritenuto applicabile la disciplina italiana dal momento che l’azienda non ha sede o distributori in questo Paese. Ovviamente ciò non è legittimo dal momento che il D.lgs. 169/04 si applica ai prodotti immessi sul mercato italiano qualsivoglia sia la loro provenienza. Essendo il sito di e-commerce dell’OSA realizzato anche in italiano, risulta evidente che il mercato nazionale rappresentasse uno di quelli interessati al commercio di tali prodotti.
Secondo l’Antitrust, l’offerta in vendita ai consumatori italiani di integratori per i quali non sia stato ottemperato l’obbligo di notifica, “volto a verificare la sicurezza e la conformità del prodotto ai fini della sua immissione in commercio”, si configura come una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 23 del Codice del Consumo2, in quanto “[…] idonea a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche dei prodotti, generando nei consumatori l’erronea impressione che la vendita dei prodotti pubblicizzati sia lecita e avvenga, quindi, in un contesto di piena conformità all’ordinamento vigente. I consumatori possono, pertanto, scegliere gli integratori pubblicizzati sulla base di tale falso convincimento, potendo in tal modo essere pregiudicato il loro comportamento economico”.
Tali condotte scorrette “incidono su elementi fondamentali ai fini della scelta d’acquisto del consumatore, ovvero l’affidabilità di un integratore alimentare derivante dall’avvenuto procedimento di notifica normativamente previsto ed è, dunque, potenzialmente pregiudizievole dell’interesse della tutela della salute dei consumatori”.
Per i sopracitati motivi, a chiusura dei 3 procedimenti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto l’applicazione di altrettante sanzioni amministrative pecuniarie, di importo variabile tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, dell’opera svolta dalle imprese per eliminare o attenuare tali infrazioni, nonché delle condizioni economiche delle imprese stesse. In relazione alla gravità dell’infrazione, l’Antitrust ha considerato in particolare la capacità di penetrazione del canale di vendita prescelto, cioè internet, in quanto potenzialmente in grado di raggiungere un numero illimitato di utenti.
I 3 procedimenti sono stati sostanzialmente coincidenti in termini temporali, con avvio delle relative istruttorie negli ultimi mesi dello scorso anno e delibera delle sanzioni pecuniarie a fine maggio; e da ultimo con la pubblicazione dei provvedimenti nello stesso bollettino dell’AGCM, il N. 23 del 18 giugno 2018 (http://www.agcm.it/bollettino-settimanale.html).
1 Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari” (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004)
2 Art. 21. – Azioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
b) le caratteristiche principali del prodotto, […] i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
Art. 23. – Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita;