Il 15 gennaio 2019 la Commissione europea ha deciso di modificare le voci relative a “Cannabis sativa L.” e “CBD” nel Catalogo dei Novel Food dell’UE1, rendendo più difficile per i prodotti con cannabinoidi entrare nel mercato UE senza una preventiva approvazione come nuovi alimenti secondo il regolamento (UE) 2015/22832. A seguito di tale decisione, tutti gli estratti di canapa e prodotti derivati contenenti cannabinoidi sono ora considerati novel food. Rimangono ammessi i semi di canapa, la farina e l’olio di semi.
Cosa è cambiato? La voce nel Catalogo “Novel Food” per la Cannabis sativa L. è stata modificata come segue: […] Alcuni prodotti derivati dalla pianta di Cannabis sativa o da parti di piante come semi, olio di semi, farina di semi di canapa, semi di canapa sgrassati hanno una storia di consumo nell’UE e quindi non sono nuovi. Altre normative nazionali specifiche possono limitare l’immissione sul mercato di questo prodotto come alimento o ingrediente alimentare in alcuni Stati membri. Pertanto, si raccomanda di verificare lo status con le autorità nazionali competenti. La voce per CBD ora fa riferimento alla classe più ampia dei “cannabinoidi” che afferma: […] estratti di Cannabis sativa L. e prodotti derivati contenenti cannabinoidi sono considerati nuovi alimenti poiché una storia di consumo non è stata dimostrata. Questo vale sia per gli estratti stessi che per tutti i prodotti a cui vengono aggiunti come ingrediente (come l’olio di semi di canapa). Questo vale anche per gli estratti di altre piante contenenti cannabinoidi. I cannabinoidi ottenuti sinteticamente sono considerati nuovi.3
In conclusione, i semi di canapa, la farina e l’olio dei semi non sono nuovi alimenti. Tutti gli estratti di canapa e prodotti derivati contenenti cannabinoidi sono considerati nuovi. La decisione fa seguito a una riunione del Comitato permanente UE per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) – Sezione “Nuovi prodotti alimentari e sicurezza tossicologica della catena alimentare” del 16 ottobre 2018, in cui due organizzazioni di filiera della Canapa sono state invitate ad illustrare il tradizionale uso alimentare degli estratti di canapa. La loro presentazione non è riuscita a convincere la CE perché non sono state fornite nuove informazioni sulla storia d’uso del cannabidiolo.
Dove porterà questa decisione? Le imprese che desiderano commercializzare ingredienti da altre parti di pianta, estratti di canapa o prodotti derivati hanno le seguenti opzioni ai sensi del Reg. (UE) 2015/2283 sui nuovi prodotti alimentari:
- dimostrare la storia significativa dell’uso del loro ingrediente attraverso la procedura di consultazione ufficiale di cui all’articolo 4 (2);
- presentare una notifica per un alimento tradizionale proveniente da paesi terzi, come indicato nella sezione II, se è possibile dimostrare la storia d’uso come alimenti sicuri in un paese terzo per almeno 25 anni; o
- presentare un dossier per la registrazione di un nuovo alimento, come indicato nella sezione I. Un parere scientifico dell’EFSA sulla sicurezza di un estratto di CBD purificato come nuovo alimento è atteso nei prossimi mesi.4 Il catalogo dei Novel food è un elenco non esaustivo di ingredienti, che serve da orientamento per stabilire se un prodotto necessiterà di un’autorizzazione ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Se gli ingredienti alimentari sono stati utilizzati esclusivamente negli integratori alimentari, anche i nuovi usi in altri alimenti richiedono un’autorizzazione. Informazioni sulla storia di consumo significativo possono essere inviate alle autorità nazionali per la verifica. La Commissione modifica il catalogo sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
1 EU Novel food catalogue. http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm
2 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che
modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU europea L 327/1 dell’11.12.2015)
3 La voce completa recita come segue: “la pianta di canapa (Cannabis sativa L.) contiene un numero di cannabinoidi e quelli più comuni
sono i seguenti: delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC), suo precursore nella canapa, acido delta-9-tetraidrocannabinolico
A (Δ9-THCA-A), acido delta-9-tetraidrocannabinolico B (Δ9-THCA-B), delta-8-tetraidrocannabinolo (Δ8-THC), cannabidiolo (CBD),
suo precursore della canapa acido cannabidiolico (CBDA), cannabigerolo (CBG), cannabinolo (CBN), cannabicromene (CBC) e delta-
9-tetraidrocannabivarina (Δ9-THCV).
Fatte salve le informazioni fornite nel nuovo catalogo alimentare per la voce relativa alla Cannabis sativa L., gli estratti di Cannabis
sativa L. e i prodotti derivati contenenti cannabinoidi sono considerati nuovi alimenti poiché una storia di consumo non
è stata dimostrata. Questo vale sia per gli estratti stessi che per tutti i prodotti a cui vengono aggiunti come ingrediente (come
l’olio di semi di canapa). Vale anche per gli estratti di altre piante contenenti cannabinoidi. I cannabinoidi ottenuti sinteticamente
sono considerati nuovi!”.
4 Sintesi disponibile al link:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_sum_ongoing-app_trans-cannabidiol.pdf