Si segnala che è diventuta obbligatoria l’etichettatura “AMBIENTALE” per tutti i prodotti.
Tutti le Aziende di Commercializzazione hanno l’OBBLIGO di aggiornare gli stampati dei propri prodotti in tal senso.
Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato in GU l’11 settembre 2020 (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) ed emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa quindi un requisito obbligatorio per i prodotti destinati al consumatore finale. Questo ulteriore adempimento si inserisce in un contesto europeo che punta al “green” attraverso i principi dell’economia circolare per cui ciascun prodotto alla fine del suo ciclo di vita può essere riciclato (ad esempio diventando una seconda materia prima) oppure essere destinato alla produzione di energia.
Il provvedimento reca importanti aggiornamenti e modifiche al testo del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, testo di riferimento a livello nazionale per tutto ciò che riguarda la tutela dell’ambiente.
In particolare, è previsto che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Diventa, quindi, obbligatorio in Italia il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio sulla base della decisione 97/129/CE.
La responsabilità dell’etichettatura ambientale ricade su tutti gli operatori coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’importazione degli imballaggi e dei prodotti di consumo.
A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore del decreto però ancora molte sono le incertezze (periodo di smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato italiano, eventuali deroghe per categorie di prodotti, definizione di consumatore…).
Si attendono quindi maggiori chiarimenti dall’autorità competente: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In ogni caso tutti gli operatori devono impegnarsi e collaborare per implementare la nuova norma.
Ogni imballaggio presente sul mercato e destinato al consumatore deve quindi riportare la tipologia del materiale di cui è costituito e l’indicazione sul tipo di raccolta (es. plastica, carta ecc.).
I materiali di imballaggio devono essere codificati da sigle alfanumeriche in accordo alle norme europee.
Per l’aggiunta di altre informazioni sull’etichetta ambientale le aziende possono anche utilizzare la tecnologia (ad esempio attraverso la lettura del barcode al quale possono essere associate informazioni più dettagliate sul riciclo di un dato prodotto e sulla corretta raccolta in base al comune italiano di appartenenza).
Non esiste un modo univoco per rappresentare l’etichettatura ambientale di un imballaggio, la cosa essenziale è che l’informazione sia chiara e ben leggibile. Anche il consumatore viene reso partecipe di un nuovo modo di guardare all’economia per la tutela dell’ambiente e quindi delle persone che lo abitano. Il compito delle aziende è anche quello di facilitare il processo di raccolta dei rifiuti.